Milleproroghe, riammissione rottamazione quater e altre novità | Confcommercio
Milleproroghe, riammissione rottamazione quater e altre novità

Milleproroghe, riammissione rottamazione quater e altre novità

Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe, è stato riaperto l’accesso alla rottamazione quater per chi, non avendo pagato o avendo pagato in ritardo una rata, è decaduto dal beneficio. Le altre misure.
martedì 4 Marzo 2025 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Dopo un iter molto complesso, il 20 febbraio scorso il decreto Milleproroghe è diventato legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2025. Nessuna proroga per il concordato biennale, mentre viene riaperto l’accesso alla rottamazione quater per chi, non avendo pagato o avendo pagato in ritardo una rata, è decaduto dal beneficio.
Da segnalare anche il mancato accoglimento della richiesta di un ulteriore slittamento dell’obbligo per le aziende di assicurarsi contro i rischi catastrofali e le calamità naturali. Per mettersi in regola con l’obbligo di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali le aziende hanno quindi tempo fino al 31 marzo 2025.  Per Confcommercio “è una tempistica impraticabile”; serve un intervento del Governo.

Di seguito un riepilogo delle principali novità.

Riammissione alla rottamazione quater

I soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 (cosiddetta rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura
agevolata, possono essere nuovamente riammessi.

Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30 aprile, con le modalità che l’agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, in cui il debitore sceglierà il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento (massimo dieci).

Alle somme sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo e le stesse potranno essere versate:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025
  • in un numero massimo di dieci rate scadenti rispettivamente il 31 luglio, il 30 novembre 2025, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 per le rate successive.

L’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

 

Credito d’imposta Transizione 5.0: termine di realizzazione degli investimenti ammessi

Il credito d’imposta Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38 del Dl n. 19/2024, viene riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Viene mantenuta la spettanza dell’agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che da questa data al 31 dicembre 2025 investono in strutture produttive ivi situate, nell’ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.

 

Credito d’imposta per operatori turistico-alberghieri e ricettivi: termine per la conclusione degli interventi ammessi

Confermata la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025 per la conclusione di specifici interventi realizzati, dal 7 novembre 2021, dagli operatori turistico-alberghieri e ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale, che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi edilizi agevolabili in base a quanto stabilito dall’articolo 1 del Dl n. 152/2021.
Stessa proroga è concessa ai medesimi operatori ai quali è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100 mila euro per ciascun beneficiario.

 

Polizze Rischi Catasfrofali

Prevista la proroga al 31 marzo 2025 del termine per la stipulazione dei contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese. Le imprese interessate, con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per stipulare contratti assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali, estendendo di tre mesi la scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2024.

 

Assemblee di società ed enti da remoto fino al 31 dicembre 2025

Fino al 31 Dicembre 2025 le assemblee delle società (Società per azioni, Società in Accomandita per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società Cooperative), nonché quelle delle associazioni e fondazioni, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, possono prevedere che: il voto venga espresso in modalità elettronica o per corrispondenza; l’assemblea si svolga anche con partecipazione a distanza.

 

Divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali

E’ stato ulteriormente prolungato dal 31 marzo 2025 a tutto il 2025 l’esonero transitorio dall’obbligo di emettere fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati necessari all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Fino al 31 dicembre 2025 sarà quindi obbligatoria l’emissione della fattura in formato analogico verso le persone fisiche.

 

Esenzione Iva per Enti del Terzo Settore

E’ stata prorogata al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo Settore (di cui all’art. 5, comma 15-quater del D.L. n 146/2021).

 

Cinque per mille per le Onlus non ancora iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Fino al 31 dicembre 2025 è confermata la proroga del termine per l’applicazione del regime transitorio che consente alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte all’anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021, di continuare a beneficiare del riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef, anche se non ancora iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Info e contatti

Ufficio Fiscale Seac Confcommercio Umbria

Tel. 075 506711