Modalità di versamento dell’IMU
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di versamento dell’imposta, ha apportato le dovute modifiche ai modelli “F24” e “F24 Accise” ed ha istituito i codici tributo per il versamento.
Come noto, l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”), ha anticipato, in via sperimentale, l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) agli immobili situati nei comuni di tutto il territorio nazionale.
In particolare, il comma 12 della citata disposizione stabilisce che il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, demandando, poi, all’emanazione di un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità di versamento dell’IMU.
Ora, con due provvedimenti ed una risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di versamento dell’imposta, ha apportato le dovute modifiche ai modelli “F24” e “F24 Accise” ed ha istituito i codici tributo per il versamento della medesima imposta.
1. Modalità di versamento dell’IMU
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, è stato disposto che i versamenti dell’IMU, nonché dei relativi interessi e sanzioni, devono essere eseguiti, esclusivamente, utilizzando il modello F24.
Inoltre, è stato previsto che i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con le modalità telematiche.
2. Modifiche ai modelli di versamento “F24” e “F24 Accise”
Con un ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, sono state disposte le necessarie modifiche ai modelli “F24” e “F24 Accise”, al fine di poter effettuare i versamenti dell’IMU.
Tra tali modifiche si segnalano, in primis, la sostituzione della parola “ICI” con la parola “IMU” e la dicitura “detrazione ICI abitazione principale” è stata sostituita con la parola “detrazione”. Inoltre, la definizione “Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN ___” , sostituisce la precedente definizione “Autorizzo addebito su conto corrente bancario n. ____ cod. ___ ABI ___ CAB___”.
Nel provvedimento in esame si precisa che – in un’ottica di economicità ed al fine di consentire lo smaltimento delle scorte dei modelli preesistenti – l’obbligo di utilizzo del nuovo modello “F24” cartaceo è differito al 1° giugno 2013; di conseguenza, i contribuenti sono autorizzati ad utilizzare i preesistenti modelli “F24” fino al 31 maggio 2013, riportando il versamento dell’IMU nella sezione “ICI ed altri tributi locali” del modello preesistente, naturalmente indicando i nuovi codici tributo.
3. I codici tributo
Con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per consentire ai contribuenti il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU:
· 3912: abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune);
· 3913: fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune);
· 3914: terreni (destinatario il Comune);
· 3915: terreni (destinatario lo Stato);
· 3916: aree fabbricabili (destinatario il Comune);
· 3917: aree fabbricabili (destinatario lo Stato);
· 3918: altri fabbricati (destinatario il Comune);
· 3919: altri fabbricati (destinatario lo Stato);
· 3923: interessi da accertamento (destinatario il Comune);
· 3924: sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).
In sede di compilazione del modello “F24” i predetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:
· nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
· nello spazio “Ravv.” deve essere barrata la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
· nello spazio “Acc.” deve essere barrata la casella se il pagamento si riferisce all’acconto;
· nello spazio “Saldo” deve essere barrata la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, occorre barrare entrambe le caselle;
· nello spazio “Numero immobili” deve essere indicato il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
· nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” Occorre indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Infine, con la medesima risoluzione, al fine di consentire ai contribuenti di versare l’ICI ancora dovuta, sono stati ricodificati i codici tributo di tale imposta. In particolare, ora, ai fini dell’ICI, per l’abitazione principale si dovrà indicare il codice tributo “3940”; per i terreni agricoli il codice tributo “3941”; per le aree fabbricabili il codice tributo “3942”; per gli altri fabbricati il codice tributo “3943”. Al riguardo, si precisa che i precedenti corrispondenti codici tributo “3901”; “3902”; “3903”; “3904”, non sono più utilizzabili.
Circa il versamento degli interessi e delle sanzioni relativi all’ICI restano validi i codici tributo “3906” e “3907”, istituiti con la Risoluzione n. 32/E del 2 marzo 2004.
L’efficacia operativa dei nuovi codici tributo decorre dal 18 aprile 2012.
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