Modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia? Solo a certe condizioni! | Confcommercio
Modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia? Solo a certe condizioni!

Modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia? Solo a certe condizioni!

Una nota congiunta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) chiarisce quando sono possibili modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia.
martedì 18 Ottobre 2022 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Le due Autorità si sono espresse, in particolare, sull’ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023.

Sempre fino al 30 aprile 2023, il medesimo articolo definisce come “inefficaci” i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Nella nota allegata, trovi il quadro complessivo delle regole e degli strumenti disponibili per consentire a consumatori ed imprese di interpretare correttamente l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per evitare, da parte dei fornitori di energia, possibili condotte commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore.

Allegati
Nota congiunta AGCM e ARERA
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Info e contatti

Sportello Energia Seac Confcommercio
Tel. 075.5067186