Novità fiscali del decreto liberalizzazioni | Confcommercio

Novità fiscali del decreto liberalizzazioni

Srl semplificata, tariffe professionali, regime Iva delle operazioni immobiliari, carbon tax autotrasportatori. In sintesi le principali novità del decreto liberalizzazioni.

venerdì 23 Marzo 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

SRL “SEMPLIFICATA”
E’ prevista la possibilità, per le persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età di costituire una srl mediante un contratto o atto unilaterale redatto nella forma della scrittura privata da depositare, a cura degli amministratori, al Registro delle Imprese entro 15 giorni, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria. Il capitale sociale minimo deve essere non inferiore a € 1 e la società così costituita è a durata provvisoria in quanto al compimento del 35° anno di età di uno dei soci, lo stesso è escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedono a convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, ovvero al compimento del 35 anno di tutti i soci, gli amministratori devono convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa
L’individuazione dello statuto standard e dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci sono demandate ad un apposito Decreto di prossima emanazione.

SOPPRESSIONE TARIFFE PROFESSIONALI
Il Decreto liberalizzazioni prevede l’abrogazione delle tariffe professionali, la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico, l’obbligo di informare il cliente in merito
al grado di complessità dell’incarico, alla quantificazione preventiva delle spese “ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico” ai dati della polizza assicurativa di copertura del rischio professionale. Il preventivo va reso noto al cliente in forma scritta soltanto previa richiesta dello stesso. L’inosservanza di quanto sopra evidenziato costituisce un illecito disciplinare del professionista.

RIDUZIONE ALIQUOTA IMU FABBRICATI INVENDUTI
Il decreto introduce un’ulteriore ipotesi di riduzione dell’aliquota IMU. I Comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice, fino a quando permane la destinazione alla vendita del fabbricato, a condizione che il fabbricato non sia locato, e per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.

REGIME IVA CESSIONE / LOCAZIONE DI FABBRICATI USO ABITATIVO
Il Decreto in esame introduce una modifica al regime IVA applicabile alle locazioni e cessioni di fabbricati uso abitativo, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata o aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008, previa apposita opzione espressa nel relativo atto. Per tali tipologie di contratti, ai fini della scelta per l’imponibilità, non sono ora previste limitazioni soggettive in capo all’impresa locatrice, mente in precedenza l’imponibilità era riservata solo alle imprese di costruzione ovvero a quelle che hanno eseguito interventi di recupero.

ESTENSIONE SEPARAZIONE ATTIVITÀ
Sempre nel campo immobiliare è ora prevista la possibilità di separare l’attività ai fini iva, oltre che per la locazione come già consentito in passato, anche per la cessione di fabbricati ad uso abitativo e strumentale. La separazione delle attività consente di ottimizzare il meccanismo di detrazione dell’iva afferente le operazioni imponibili, anziché applicare il pro-rata di indetraibilità che agisce su tutte le operazioni indistintamente.

CARBON TAX AUTOTRASPORTATORI
Il Decreto introduce alcune agevolazioni a favore degli autotrasportatori.
Il credito d’imposta per i consumi di gasolio per autotrazione (c.d. carbon tax) riconosciuto agli autotrasportatori in conto proprio o terzi, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t, deve essere richiesto a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, anziché entro il 30.6 dell’anno successivo alla scadenza di ciascuna annualità, quindi si determina un’anticipazione della possibilità di richiedere ed ottenere il riconoscimento del credito stesso; il credito va ora utilizzato entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto quindi, si determina un allungamento di un anno della possibilità di utilizzo dello stesso.
Infine, a favore degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, è previsto il rimborso del maggior onere derivante dall’incremento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante, mediante utilizzazione in compensazione previa presentazione di un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Dogane da presentare entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE AGRICOLE
Dal 24.1.2012 per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sono più riconosciuti gli incentivi statali previsti dal D.Lgs. n. 28/2011.L’esclusione dagli incentivi non riguarda gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno ottenuto il titolo abilitativo entro il 24.1.2012;  ovvero per i quali la richiesta di conseguimento del titolo abilitativo sia stata presentata entro il 24.1.2012 a condizione che l’impianto entri in funzione entro il 24.1.2013.

RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA
Le aziende cedenti o prestatrici, in caso di accertamento o rettifica dell’IVA a debito da parte dell’Agenzia Entrate, hanno ora diritto di rivalsa dell’imposta o maggiore imposta derivante dalle operazioni fatturate nei confronti del cliente o committente, diritto in precedenza non sancito dalla legge.
Ciò tuttavia a condizione che l’azienda abbia versato l’IVA o maggior IVA accertata, le
sanzioni e gli interessi.
In tal caso il cliente se soggetto iva, a sua volta può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente o prestatore, l’imposta addebitata a titolo di rivalsa, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.