Nuovo DPCM, le misure attive dal 16 gennaio 2021  | Confcommercio

Nuovo DPCM, le misure attive dal 16 gennaio 2021 

Ecco le principali novità del DPCM del 14 gennaio 2021, che entrano in vigore il 16 gennaio, suddivise per le diverse zone. Da domenica, l’Umbria potrebbe entrare in zona arancione. Sabato 16 gennaio si applicano ancora le regole della zona gialla.  
venerdì 15 Gennaio 2021 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Le principali novità del nuovo DPCM riguardano:

  • il divieto di asporto dopo le 18 delle attività identificate con codice ateco 56.30 e 47.25
  • la riapertura dei musei in zona gialla
  • l’istituzione della zona bianca.

ZONA GIALLA

ATTIVITA’ COMMERCIALI  
Le attività commerciali al dettaglio di vicinato, medie e grandi superfici di vendita sono APERTE.

CHIUSURE FESTIVE E PREFESTIVE CENTRI COMMERCIALI 
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE  
Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:

  • Apertura al pubblico dalle ore 5.00 alle ore 18.00
  • Consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi
  • Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
  • Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
  • Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.30 (Bar ed esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
  • Asporto consentito fino alle 22.00 per tutti gli altri soggetti.

E’ vietato consumare sul posto e nelle adiacenze.

MUSEI  
Aperti dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi.

IMPIANTI SCIISTICI  
Aperti dal 15 febbraio adottando specifici protocolli.

COPRIFUOCO  
Divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE
Vietato: fino al 15 febbraio 2021 spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Nessuna restrizione per spostarsi in comuni della Regione.

Consentito: lo spostamento, una sola volta al giorno, nell’ambito del territorio regionale, verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, per un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

ZONA ARANCIONE

ATTIVITA’ COMMERCIALI  
Le attività commerciali al dettaglio di vicinato, medie e grandi superfici di vendita sono APERTE.

CHIUSURE FESTIVE E PREFESTIVE
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:

  • Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.30 (Bar ed esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)  
  • Asporto consentito fino alle 22.00 per tutti gli altri soggetti 
  • E’ vietato consumare sul posto e nelle adiacenze.

COPRIFUOCO  
Divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE  
Vietato

  • fino al 15 febbraio 2021 spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • spostarsi in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute, studio o altra necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tali comuni.

Consentito 

  • lo spostamento, una sola volta al giorno, nell’ambito del territorio comunale, verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, per un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
  • lo spostamento dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

ZONA ROSSA

ATTIVITA’ COMMERCIALI  
Le attività commerciali sono CHIUSE ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 23.

CHIUSURE FESTIVE E PREFESTIVE  
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:

  • Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.30 (Bar ed esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
  • Asporto consentito fino alle 22.00 per tutti gli altri soggetti.
  • E’ vietato consumare sul posto e nelle adiacenze.

COPRIFUOCO  
Divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE  
Vietato: fino al 15 febbraio 2021 spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
spostarsi all’interno del comune di residenza, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute, studio o altra necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tali comuni.

Consentito

  • lo spostamento, una sola volta al giorno, nell’ambito del territorio comunale, verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, per un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
  • lo spostamento dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

ZONA BIANCA

Non si applicano le misure restrittive delle aree gialle, arancioni e rosse.

Allegati
Elenco delle attività commerciali che possono stare aperte in zona rossa
DOWNLOAD
Info e contatti

Area Normativa Confcommercio Umbria – dott.ssa Michela Martini
075.506711