Nuovo dpcm, le misure in vigore dal 14 ottobre
Le nuove disposizioni saranno efficaci fino al 13 novembre 2020.
INFO: Area normativa Confcommercio Umbria, Michela Martini, tel. 075.506711, m.martini@confcommercio.umbria.it
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
Le attività di ristorazione far cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite fino alle 24 con consumo al tavolo e sino alle 21 in assenza di consumo al tavolo. Sarà quindi vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli al chiuso o all’aperto.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto: in quest’ultimo caso è fatto divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21.
Restano aperti senza restrizioni gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti.
Immediata la reazione di Fipe Confcommercio, che ha definito le nuove limitazioni “inefficaci e inutilmente punitive per un settore che è stato colpito pesantemente. Occorre prima risolvere il problema degli indennizzi, degli ammortizzatori sociali e, soprattutto, di adeguato sostegno al settore!“.
FESTE
Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.
Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Nelle abitazioni private è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi” in numero “superiore a 6.
DIVIETO SALE DA BALLO DISCOTECHE
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati al chiuso o all’aperto.
GITE SCOLASTICHE
Il Dpcm interviene anche sulle gite degli studenti. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.
SPORT AMATORIALI
Gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche e, a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli – emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva – idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Sono invece vietate tutte le gare aventi carattere amatoriale.
La disposizione decorre dal giorno di pubblicazione in Gazzetta del provvedimento del Ministro dello Sport con cui vengono individuati gli sport da contatto.
EVENTI SPORTIVI
Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso.
Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
LE MASCHERINE
L’uso delle mascherine all’aperto resta obbligatorio, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto sia garantita in modo continuativo le condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
L’obbligo non è previsto per
- soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- bambini di età inferiore ai sei anni;
- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
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