Obbligo di pubblicità dei prezzi | Confcommercio

Obbligo di pubblicità dei prezzi

Le forze dell’Ordine stanno effettuando controlli relativi alla corretta - e obbligatoria - esposizione del prezzo sulla merca posta in vendita. Ricordiamo cosa prevede la normativa.

domenica 20 Maggio 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
I prezzi devono essere espressi con caratteri di altezza comunque non inferiore da un centimetro, di adeguato spessore e di colore in netto contrasto con quello del relativo cartello.
La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui:

  • l’allestimento della vetrina sia effettivamente in corso e  ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tali operazione;
  • l’allestimento della vetrina avvenga in un momento di chiusura dell’esercizio o di momentanea sospensione dell’attività con chiusura della porta di ingresso;
  • l’omissione dell’indicazione del prezzo, per allestimenti di vetrine particolarmente lunghi e complessi, sia previamente comunicata al Comune ovvero da questo autorizzata, qualora debba protrarsi per oltre cinque giorni.

La sanzione amministrativa per la mancata esposizione dei prezzi va da un minimo di 516,46 euro ad un massimo di 3.098,74 euro.