Pagamenti con carte di credito e di debito: c’è l’obbligo di accettazione ma non ancora le sanzioni | Confcommercio

Pagamenti con carte di credito e di debito: c’è l’obbligo di accettazione ma non ancora le sanzioni

Molti ci chiedono informazioni chiarimenti a proposito della introduzione di un regime sanzionatorio per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici. Ecco allora una ricostruzione completa del quadro normativo ad oggi vigente, a cura degli uffici Confcommercio.
Confcommercio ha fortemente sottolineato la necessità di una riduzione delle commissioni applicate alle imprese per gli incassi tramite Pos: i costi legati all'accettazione della moneta elettronica sono ancora elevati per molte imprese, specie se di piccole dimensioni oppure operanti in settori a bassa marginalità.
giovedì 11 Gennaio 2018 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

La Legge di stabilità 2016 ha previsto l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, inclusi i servizi professionali, di accettare pagamenti anche mediante carte di debito e di credito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Non è stato invece emanato, ad oggi, il decreto interministeriale che dovrà definire le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

I provvedimenti legislativi di natura finanziaria approvati nel dicembre 2017 non sono intervenuti in materia di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti tramite carte di credito e di debito.

La legge 205/2017 è intervenuta, in particolare, su altri aspetti legati alla diffusione di strumenti di pagamento alternativi al contante ed in particolare:

  • pagamento delle retribuzioni con strumenti di pagamento diversi dal contante; 
  • credito d’imposta per impianti di distribuzione di carburante per incassi tramite carte di credito. 

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, DAL 1° LUGLIO 2018 NIENTE CONTANTI

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non potranno pertanto corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: CREDITO D’IMPOSTA PER INCASSI TRAMITE CARTA DI CREDITO

E’ stato stabilito che agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetterà un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite carte di credito, emesse da operatori finanziari (banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari e ogni altro operatore finanziario) soggetti agli obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria previsti dall’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 605/73.
La disposizione si applicherà nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti «de minimis».
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 241/97, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.