Pallet, nuove regole per l'interscambio | Confcommercio
Pallet: le regola per l'interscambio

Pallet, nuove regole per l’interscambio

Il destinatario della merce trasportata su pallet è obbligato a restituire al proprietario/committente un numero di pallet uguale a quello ricevuto, dello stesso tipo e della stessa qualità.
giovedì 22 Settembre 2022 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

A stabilire le nuove regole è la legge n. 51 del 20 maggio 2022, già in vigore  (l’art.17 bis si occupa dell’istituzione del sistema di interscambio di pallet illustrandone le finalità e le definizioni, mentre l’art.17 ter disciplina il sistema stesso)

In base alle nuove norme il destinatario della merce trasportata su pallet è obbligato a restituire al proprietario/committente un numero di pallet uguale a quello ricevuto, dello stesso tipo e della stessa qualità (o comunque equiparabile per stato di conservazione a quello ricevuto).

L’obbligo di restituzione  è in capo quindi sempre sul destinatario della merce, a meno che non esista una lettera di manleva scritta da parte del proprietario/committente della merce e dei pallet. Ricordiamo che la manleva è una dichiarazione unilaterale con cui un soggetto (manlevante) si obbliga a tenere indenne un altro soggetto (manlevato) da eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento di un’attività.

La tipologia di pallet da scambiare è indicata sul documento di trasporto e non è modificabile da parte del destinatario della merce.

Nel caso che l’interscambio contestuale dei pallet non sia possibile, chi riceve la merce emette un voucher – digitale o cartaceo – che contiene i seguenti dati: l’emittente il voucher; il beneficiario (proprietario/committente); il tipo e la quantità dei pallet; la data del voucher; la firma dell’emittente.

Il voucher costituisce un titolo di credito improprio cedibile a terzi e a esso si applica la disciplina dell’art.1992 del Codice civile («Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto»).

Va comunque ricordato che rimane in vigore la legge 4 agosto 2010, n.127 che stabilisce tra l’altro che:

  • Il vettore che ha trasportato merce pallettizzata non ha alcun obbligo relativo alla restituzione e gestione dei pallet utilizzati per il trasporto delle merci. Nel caso in cui, tuttavia, vi sia un accordo tra vettore e committente per la riconsegna degli imballaggi o pallet, il vettore ha diritto ad un compenso per ogni prestazione eseguita e non è, in ogni caso, responsabile della quantità e qualità dei pallet restituiti dal destinatario.
  • L’attività commerciale di movimentazione di pallet usati è soggetta ad apposita licenza rilasciata dalla questura competente per territorio. Il titolare della licenza dovrà adempiere ad una serie di registrazioni relativamente alla quantità e tipologia di pallet ceduti/acquistati, nonché dei dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.
  • Tutti i soggetti della filiera devono rispettare la normativa igienico-sanitaria, comunitaria e nazionale, nella movimentazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale.
Info e contatti

Sportello Ambiente Confcommercio Umbria

dott. ssa Amanda Calisti