Privacy: illecito raccogliere e utilizzare le impronte digitali degli iscritti per l’accesso ad una palestra
Il Garante ha dichiarato illecito l’utilizzo delle impronte digitali dei clienti per l’accesso alla palestra.
Il Garante ha dichiarato illecito l’utilizzo delle impronte digitali dei clienti per l’accesso alla palestra.
Il Garante ha ritenuto che nel caso di specie le operazioni di accesso alla palestra non risultano connotate da un elevato grado di rischiosità per i beni o per le persone, tale da giustificare l’obiettiva necessità di effettuare un accertamento particolarmente rigoroso dei soggetti legittimati all’ingresso.
Inoltre, l’attività di raccolta dei dati biometrici risulta effettuata in difetto di adeguati presupposti giustificativi.
In primis, manca un regolare consenso degli interessati allo specifico trattamento, non potendo ritenersi validamente prestato a tal fine quello genericamente acquisito dall’associazione in relazione a una pluralità di trattamenti indifferenziati svolti “nell’ambito delle pratiche amministrative e sportive interne alla stessa”, oltre che per “il corretto svolgimento delle attività sportive a garanzia di controllo, sicurezza, gestione degli accessi al centro”; peraltro, non risulta nemmeno con certezza che la firma apposta dal cliente sul modulo di iscrizione sia effettivamente e unicamente riconducibile al consenso di cui all’art. 23 del Codice, ben potendo tale firma essere apposta per “presa visione” dell’informativa, ovvero rilasciata in relazione a un distinto trattamento . Non può quindi ritenersi conforme a legge il consenso che si afferma acquisito in relazione al trattamento dei dati biometrici dei clienti, con conseguente violazione, pertanto, anche del richiamato principio di liceità e correttezza (artt. 11, comma 1, lett. a) e 23 del Codice).
In secondo luogo, il trattamento risulta sproporzionato rispetto al generico bisogno di regolare e controllare gli ingressi al centro sportivo e di agevolare la gestione degli abbonamenti, tenuto anche conto che non risulta nemmeno provata –e, ancor prima, addotta– l’insufficienza o l’inattuabilità di eventuali misure alternative, sicché si deve ritenere che l’adozione del sistema, anziché essere frutto di scelte attentamente ponderate, abbia risposto soltanto all’esigenza di privilegiare soluzioni poco costose e di rapida attuazione (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice); a ciò, si aggiunga che il trattamento non risulta proporzionato neanche sotto il profilo delle specifiche modalità tecniche adottate dall’associazione, ben potendo trovare agevole attuazione anche nel caso in esame accorgimenti meno invasivi –ma parimenti efficaci– quale, ad esempio, la memorizzazione del c.d. template su supporti posti nell’esclusiva disponibilità degli interessati.
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