Privacy: videosorveglianza | Confcommercio

Privacy: videosorveglianza

Con circolare del Ministero del Lavoro vengono forniti chiarimenti volti a semplificare drasticamente l’iter dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni all’uso di impianti audiovisivi.

giovedì 17 Maggio 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

L’attività di videosorveglianza, concretandosi in un trattamento di dati personali ed in una potenziale fonte di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, segue una duplice normativa: quella del Garante (cfr. Provvedimento dell’8 aprile 2010) e quella dell’art. 4 dello Statuto del lavoratori (art. 4 L. 300/70).
Per quanto riguarda quest’ultimo profilo, per costante giurisprudenza (cfr. Cassaz. 6 marzo 1986, n. 1490) e consolidato indirizzo del Garante, il divieto di controllo a distanza sull’attività dei lavoratori (contenuto nell’art. 4, comma 2, L. 300/70), è sempre operante anche quando le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti oppure la rilevazione delle immagini sia discontinua.
Pertanto l’osservanza delle procedure previste dall’art. 4, comma 2, citato è sempre necessaria anche in caso di telecamere installate ma non ancora funzionanti.
Il Ministero, nella nota qui commentata, parte proprio dalla necessità di snellire queste procedure in considerazione  dell’aumento esponenziale delle richieste di autorizzazione sia per la sempre maggiore diffusione di tali apparati, sia perché molto spesso essi sono collocati “in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali”.
L’Amministrazione ha tenuto conto anche del fatto che il previsto sopralluogo per valutare le caratteristiche del sistema comporta un notevole impiego di risorse umane e della ulteriore considerazione che alcune attività (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc.) sono “divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro e che l’utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore deterrente che uno strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi”.
In tali casi le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettive e determinano una “presunzione” di ammissibilità delle domande per l’installazione di impianti di videosorveglianza.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte l’Amministrazione ha quindi fornito le seguenti indicazioni:
· il rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) non necessita di un accertamento tecnico preventivo  dello stato dei luoghi;
· che le DTL potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell’impianto (caratteristiche tecniche, planimetrie locali, numero e posizionamento delle telecamere, ecc. ) risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro;
· che al di fuori della casistica sopra evidenziata particolare attenzione dovrà invece essere posta sui diversi presupposti legittimanti l’installazione e cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive.
Conclusivamente la circolare riassume i seguenti elementi condizionanti da inserire nel provvedimento autorizzativo:
 
1. rispetto della disciplina sui dati personali (Provv. citato);
2. rispetto della normativa sulla raccolta e conservazione delle immagini;
3. informativa scritta al personale dipendente prima della messa in funzione dell’impianto informativa ai clienti con appositi cartelli;
4. l’impianto dovrà registrare solo le immagini indispensabili con telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l’angolo delle riprese ed evitando immagini dettagliate) e l’eventuale ripresa di dipendenti dovrà avvenire esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
5. l’impianto non potrà essere modificato se non in conformità all’art. 4 e previa comunicazione alla DTL;
6. le immagini non potranno in nessun caso essere utilizzate per accertamenti sull’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l’adozione di provvedimenti disciplinari;
7. in occasione di ogni accesso alle immagini l’azienda dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori;
8. i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto.

In allegato la circolare