Proroga per i versamenti di UNICO 2014 | Confcommercio

Proroga per i versamenti di UNICO 2014

Più tempo per i contribuenti per pagare le imposte scaturenti da UNICO, lo prevede il comunicato stampa del MEF che anticipa il DPCM in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale..

domenica 15 Giugno 2014 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014, è stato pubblicato il D.P.C.M. del 13 giugno 2014, recante, “Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”.

Con tale decreto – come già anticipato con il Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2014 – sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dai modelli di dichiarazione UNICO 2014 ed IRAP 2014, in relazione ai contribuenti soggetti agli studi di settore.

Proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni dei redditi

Contribuenti interessati
La proroga interessa i contribuenti tenuti ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 ed IRAP 2014, in scadenza il 16 giugno 2014, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore (5.164.569,00 euro).

Nei confronti dei predetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:
– entro il 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;
– dall’8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Soci di società ed associazioni “trasparenti”

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
– partecipano a società, associazioni ed imprese, in regime di “trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:
– i soci di società di persone;
– i collaboratori di imprese familiari;
– i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
– i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (ad esempio, i professionisti con studio associato);
– i soci di società di capitali “trasparenti”.
 

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore

Rientrano nella proroga in esame anche i soggetti per i quali operano:

-cause di esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite di 5.164.569,00 euro (ad esempio, inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito);
– cause di inapplicabilità degli studi di settore (ad esempio, società cooperative, società consortili e consorzi che operano, esclusivamente, a favore delle imprese socie od associate).


Contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile

Nella proroga in esame rientrano anche i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 (cosiddetti “nuovi contribuenti minimi”).

Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 6 luglio 2007, n. 41/E, ha, infatti, precisato che, “tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore”. Ora, poiché i contribuenti che adottano il predetto regime fiscale presentano una causa di esclusione dagli studi di settore, i medesimi contribuenti rientrano tra i soggetti per i quali gli studi risultano elaborati e, quindi, possono beneficiare della proroga dei termini di versamento.

Contribuenti non interessati dalla proroga

Per i contribuenti “estranei” all’elaborazione degli studi di settore, sia persone fisiche che soggetti diversi, rimangono fermi i termini ordinari:
– del 16 giugno 2014, senza maggiorazione di interessi;

ovvero

– del 16 luglio 2014, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamenti che non rientrano nella proroga
E’ escluso dalla proroga in esame, il versamento relativo alla prima rata dell’IMU dovuta per il 2014, la cui scadenza è quindi confermata al 16 giugno 2014.