Pubblicato il decreto sulla Spending Review | Confcommercio

Pubblicato il decreto sulla Spending Review

E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto sulla spending review. Si riporta di seguito una breve illustrazione delle principali linee di intervento previste dal decreto.

martedì 17 Luglio 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISTI DELLA PA

Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle
procedure
Viene fortemente rafforzato il sistema centralizzato degli acquisti della Pubblica Amministrazione, fondato sulla Consip e sulle centrali regionali di acquisto, ribadendo, in primo luogo, la nullità dei contratti e le responsabilità amministrative ed erariali conseguenti al mancato utilizzo degli strumenti previsti (convenzione, mercato elettronico, accordo quadro,  parametri prezzo-qualità,  ecc..).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Riduzione della spesa degli enti territoriali
In aggiunta ai tagli derivanti dalle diverse manovre finanziarie del 2010 e del 2011, viene disposta una ulteriore riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni, alle province  ed ai Comuni, volta in primo luogo a ridurne le spese per i cosiddetti consumi intermedi.
In particolare, i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario (con esclusione delle risorse destinate al SSN) sono ridotti di 700 milioni per il corrente anno e di 1 miliardo a decorrere dal 2013. La ripartizione dei tagli tra le diverse Regioni sarà definita in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepita con decreto MEF entro il prossimo 30 settembre, ovvero, in mancanza di accordo, con un decreto MEF da adottarsi nei 15 giorni successivi e parametrato sulle spese sostenute dalle diverse Regioni per consumi intermedi nel corso del 2011.
Norme specifiche sono dettate per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni
Entro il mese di luglio, il Consiglio dei Ministri definirà i parametri relativi alla dimensione territoriale ed alla popolazione residente necessari per la sopravvivenza delle Province.
Le province che non rientreranno in detti parametri (verosimilmente 3000 km di superficie e 350.000 abitanti) saranno soppresse, salvo eventuali accorpamenti. Sono comunque salve le province capoluogo di Regione e quelle che confinano esclusivamente con province di altra Regione o con una delle città metropolitane, istituite ai sensi dell’articolo 18.
Nei successivi 40 giorni il Consiglio delle Autonomie locali di ogni Regione a statuto ordinario, ovvero, in mancanza di questo, l’organo di raccordo tre Regione ed enti locali, definirà un piano di riduzioni e di accorpamento delle province da trasmettere al Governo, che, previa acquisizione del parere della Regione interessata,  darà origine ad un atto legislativo di soppressione o di accorpamento entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame,e quindi entro il prossimo mese di settembre.
Le Province superstiti conservano le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni ad esse affidate dal decreto “salva Italia” (art. 23 DL 201/11, convertito in legge 214/2011), e ad esse, quali enti con funzioni di area vasta, sono  assegnate le seguenti funzioni:

  • pianificazione territoriale  provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente
  • pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

 RIDUZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
Viene prevista una generale riorganizzazione degli uffici centrali e periferici della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici non economici con conseguente riduzione della pianta organica e procedure speciali per il personale in esubero.

Buoni pasto personale amministrazioni pubbliche
Dal 1° ottobre 2012 il valore nominale massimo dei buoni pasto  da attribuire al personale anche dirigenziale delle amministrazioni pubbliche,  è stabilito in  7 euro. Cessano pertanto a decorrere dalla medesima data tutte le  disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.
I contratti stipulati dalle amministrazioni per l’approvvigionamento dei buoni pasto sono adeguati alla nuova disposizione, anche attraverso la  proroga della durata, fermo restando l’importo contrattuale complessivo  stabilito.

Fondo per il sisma
Viene disposto che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 stabilito dal decreto-legge n. 74/2012, sia alimentato della cifra pari  ad un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, attraverso i risparmi di spesa conseguiti con le misure del presente provvedimento.

Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di
enti, agenzie ed organismi
Gli enti territoriali dovranno  procedere  alla  soppressione o all’accorpamento di enti, agenzie e organismi di qualsiasi natura giuridica,  e delle  funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane, e ridurre in tal modo almeno del 20 per cento i relativi oneri finanziari.
La Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederà alla ricognizione degli enti e organismi da sopprimere o accorpare.

Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio
La norma attribuisce alle Prefetture Ufficio Territoriale del Governo le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato, attraverso la riorganizzazione delle funzioni relative a gestione del personale, controllo di gestione, economato, gestione dei sistemi informativi informatizzati ed altre, per le quali si prevede la possibilità dell’esercizio unitario.

Soppressione di enti e società
Viene prevista la soppressione dell’Inran (l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione). I compiti e le funzioni dell’istituto verranno trasferiti al CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura).
Disposto il riordino di Agea (l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura) le funzioni di coordinamento relative al finanziamento della Politica agricola comune (Pac) verranno svolte direttamente dal Ministero, che agirà come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione Europea per tutte le questioni relative al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
Viene, poi, modificato il modello di organizzazione interna in particolare il provvedimento istituisce un unico direttore dell’Agenzia scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare sul modello delle agenzie collegate al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La dotazione organica di Agea attualmente esistente viene ridotta del 50% per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10% per il personale dirigenziale di seconda fascia. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle Politiche Agricole di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Soppressione dell’ente nazionale per il microcredito.
Viene disposta la soppressione dell’Ente nazionale per il microcredito, nonché la decadenza dei relativi organi, fatti salvi gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione.
L’Ente nazionale per il microcredito fu istituito quale ente pubblico non economico (con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti micro finanziari promossi dall’Unione europea, nonché delle attività micro finanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione europea), con l’articolo 8, comma 4bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, per trasformazione dalla precedente configurazione giuridica di “Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito“, costituito a sua volta nel 2006 e finanziato attraverso risorse pubbliche.
La gestione della liquidazione delle attività dell’ente soppresso e gli adempimenti ad essa connessi vengono affidati ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro.

DISPOSIZIONI FISCALI

Riduzione dell’aggio a favore delle esattorie 
Sui ruoli emessi a decorrere dal 1° gennaio 2013, viene disposta la diminuzione di un punto percentuale dell’aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione. Tale aggio passa, quindi, dal 9% all’8%.
Inoltre, viene previsto che le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica – correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento di Equitalia – sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori 4 punti percentuali, dello stesso aggio.

Aliquote  Iva
Come noto, al fine di rendere certa l’entità delle risorse che dovevano essere reperite mediante la riforma del sistema fiscale e assistenziale, era stata introdotta, con la Manovra di luglio del 2011 (D.L. n. 98 del 2011), una “clausola di salvaguardia”, successivamente, modificata con la Manovra di agosto del 2011 e con il “Decreto Salva Italia” di fine anno 2011.
Ricordiamo che la “clausola di salvaguardia” – in vigore prima dell’emanazione del Decreto in esame – prevedeva, a decorrere dal 1° ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2012, l’incremento di 2 punti percentuali delle aliquote Iva del 10% (che, quindi, sarebbe stata elevata al 12%), e del 21% (che, quindi, sarebbe stata elevata al 23%). Inoltre, era previsto che tali aumenti si applicassero anche per tutto il 2013 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le aliquote fossero, ulteriormente, incrementate dello 0,5%.
Tuttavia, gli incrementi di aliquote previste per il 2013 ed il 2014 non si sarebbero applicate qualora, entro il “30 settembre 2012”, fossero entrati in vigore i provvedimenti attuativi della riforma fiscale e assistenziale, nonché misure di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (cosiddette “tax expenditures”), tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a “13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014”.
Ora, la norma in esame, modifica, ulteriormente, la “clausola di salvaguardia”, prorogando, di fatto, al 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, l’incremento di 2 punti percentuali delle aliquote Iva del 10% e del 21%.
Inoltre, la medesima norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tali aliquote siano, rispettivamente, rideterminate nella misura dell’11% e del 22%, riducendole, in pratica, ciascuna, di un punto percentuale.
Tuttavia, gli incrementi di aliquote previste a partire dal 1° luglio 2013, non si applicano qualora – oltre ai risparmi di spesa derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa pubblica – entro il “30 giugno 2013”, entrino in vigore le disposizioni aventi ad oggetto l’eliminazione o la riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (cosiddette “tax expenditures”), tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a “6.560 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013”. Tali disposizioni saranno indicate con la “legge di stabilità per l’anno 2013”.

Disposizioni in materia di autotrasporto
Con una integrazione al comma 6 dell’articolo 83 bis del D.L. 112/2008 in materia di contratto di autotrasporto in conto terzi, si precisa che, in caso di contratti non stipulati in forma scritta, la fattura emessa dal vettore per la relativa prestazione, dovrà indicare la lunghezza della tratta effettivamente percorsa. Inoltre, attraverso la sostituzione dei commi 14 e 15 del richiamato articolo, viene rivisto il sistema delle sanzioni per il mancato rispetto della disciplina sui costi minimi e sui tempi di pagamento. In particolare, nel caso di contratti non stipulati in forma scritta, qualora siano violati i commi 7, 8, e 9 del citato art. 83 bis, relativi ai costi minimi da coprire nei contratti di autotrasporto, viene disposta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto al vettore, ai sensi della disciplina. In caso, invece, di mancato rispetto dei commi 13 e 13 bis del richiamato articolo, relativi ai termini di pagamento da rispettare in tutti i contratti di autotrasporto, scritti e non, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. Si dispone, infine, che tutte le richiamate sanzioni saranno irrogate dagli organi della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.

Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori
Vengono avviate alcune modifiche dell’articolo 9 del dl 21 novembre 2005 per delimitare le funzioni del comitato e per non sovrapporle a quelle della Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica.
In tal senso viene previsto che il ruolo di Presidente venga svolto da un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e trasporti, in luogo di un magistrato del Consiglio di Stato.
Viene altresì previsto che il Vice Presidente del comitato sia sempre di provenienza ministeriale e gli venga affidato la responsabilità dell’attività amministrativa e contabile.
Vengono altresì limitati i rappresentanti  del movimento cooperativo da 4 a 1 per ogni sigla.
Vengono, infine, ridotte di 1,5 milioni di euro, le somme assegnate in ciascun anno del triennio 2012-2014, al Comitato dedicate alle iniziative in materia di sicurezza della circolazione di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

Incremento numero lavoratori oggetto salvaguardia nuovi requisiti accesso
sistema pensionistico (esodati)
Viene previsto l’incremento di ulteriori 55.000 soggetti, rispetto ai 65.000 già indicati dalla legge 214/2011, che saranno esclusi dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico introdotti dalla medesima legge, qualora maturino i requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2011 ed in presenza delle seguenti condizioni:
v siano stati collocati in mobilità ordinaria o mobilità lunga sulla base di accordi stipulati in sede governativa anteriormente al 31 dicembre 2011 e maturino i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione della predetta indennità, anche se alla data del 4 dicembre 2011 non risultino ancora cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità (circa 40.000 soggetti);
v siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del  4 dicembre 2011 e perfezionino i requisiti pensionistici, compresa la prima decorrenza utile, nel periodo compreso fra il 24° ed il 36° mese successivo al 6 dicembre 2011,data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011 (circa 7.400 soggetti);
v abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo o in ragione di accordi individuali, senza successiva rioccupazione, e risultino in possesso dei requisiti pensionistici con decorrenza del relativo trattamento nel periodo compreso fra il 24°  ed il 36°  mese successivo al 6.12.2011 (stima 6.000 soggetti).
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno definite le modalità attuative per la salvaguardia dei soggetti interessati nonché per l’effettuazione del monitoraggio delle domande, da parte dell’Inps, ai fini del rispetto del citato limite numerico complessivo.