Pubblicato il Decreto Sviluppo
E’ stato pubblicato nella Gazzetta il decreto legge recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Di seguito si riportano alcune misure.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 ed è contestualmente entrato in vigore, il decreto legge recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”.
Di seguito si riportano alcune misure.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE DI IMPRESA
Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy (Art. 43)
Viene specificato che le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative in caso di violazione della disposizioni in materia di Made in Italy previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
S.R.L. Semplificata (Art. 44)
Viene pertanto eliminato il vincolo anagrafico dei 35 anni originariamente previsto e si dispone che l’atto costitutivo debba essere redatto per atto pubblico indicando i dati anagrafici di ciascun socio, la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a r. l. e il comune dove ha sede la società, l’ammontare del capitale sociale, luogo e data di sottoscrizione e gli altri elementi di cui ai numeri 3), 6), 7) ed 8) del secondo comma dell’art. 2463 cod.civ.
Si prevede inoltre che per disposizione dello stesso atto costitutivo l’amministrazione possa essere affidata anche a persone fisiche diverse dai soci.
Infine negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, dovranno essere indicati la denominazione di srl a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico (Art. 11)
Con lo scopo di favorire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, anche nell’ambito della riqualificazione energetica degli edifici, le disposizioni dell’art. 11 innalzano, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 30 giugno 2013:
dal 36% al 50%, le detrazioni Irpef per le spese per ristrutturazioni edilizie;
da 48.000 euro a 96.000 euro, il limite massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare.
Inoltre, dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, viene prevista la detrazione del 50% per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica, fermo restando il limite massimo di detrazione per ciascun tipo di intervento di riqualificazione.
Infatti, per effetto di quanto disposto dall’ultimo periodo dell’art. 4, c. 4 del D.L. n. 201 del 2011, gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici che non possiedono i requisiti tecnici per rientrare tra quelli che danno diritto alla detrazione per riqualificazione energetica di cui alla L. n. 296 del 2006, sarebbero ingiustificatamente esclusi, per l’anno 2012, anche dalla detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir.
Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (Art. 24)
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, viene concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35%, con un limite massimo di 200.000 euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
– personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
– personale in possesso di laurea magistrale nelle discipline di ambito tecnico o scientifico espressamente previste dal comma 3 della disposizione in esame.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi.
Esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Inoltre, non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro previsto dall’art. 1, c. 53, della L. n. 244 del 2007 per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Le imprese potranno fruire del contributo a seguito di apposita istanza da presentare al Ministero dello Sviluppo economico secondo le modalità che saranno individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il comma 4 disciplina le cause di decadenza dal credito d’imposta. Ai sensi della predetta disposizione l’impresa si decade dal contributo nelle seguenti ipotesi:
a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del presente beneficio fiscale;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni (Art. 26)
In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui all’articolo 14, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 può essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. Al tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della nuova disposizione, stabilirà condizioni e criteri per la concessione di tale beneficio, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l’applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia già stata adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo.
Strumenti di finanziamento per le imprese (Art. 32)
Le disposizioni contenute nell’articolo intendono semplificare ed integrare l’attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell’attività d’impresa, consentendo in particolare l’accesso al mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, medie e piccole (secondo la classificazione europea), ampliando infine le opportunità di investimento degli operatori istituzionali nell’economia nazionale.
Anche in deroga all’articolo 11, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società (escluse le banche e le microimprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003) possono emettere cambiali finanziarie, come definite alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, e obbligazioni a condizione che:
– l’emissione sia assistita da uno sponsor;
– l’ultimo bilancio dell’emittente sia assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
– i titoli siano collocati esclusivamente presso investitori qualificati (definiti ai sensi dell’art. 100, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, e siano destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.
Il limite massimo all’ammontare di cambiali finanziarie in circolazione (la cui durata è compresa tra 1 e 18 mesi) è pari al totale dell’attivo corrente come rilevabile dall’ultimo bilancio approvato.. Per attivo corrente si intende l’importo delle attività in bilancio con scadenza entro l’anno dalla data di riferimento del bilancio stesso.
Il trattamento fiscale della cambiale finanziaria è uniformato a quello delle obbligazioni societarie.
Le cambiali finanziarie sono esenti dall’imposta di bollo, di cui all’art. 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l’esecutività del titolo.
Possono assumere il ruolo di sponsor le banche, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario, nonché le banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
Lo sponsor assiste la società nella procedura di emissione dei titoli, supportando l’emittente nella fase di emissione e di collocamento. Egli assume altresì con l’emittente impegni volti ad assicurare la liquidabilità, almeno a intervalli predefiniti, dei titoli fino alla scadenza.
Lo sponsor deve mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
Fondo per la crescita sostenibile (Art. 23)
La norma provvede a riordinare le agevolazioni del fondo rotativo “FIT” (art. 14 della L. 46/82) ridenominandolo in “Fondo per la crescita sostenibile” che pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell’apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese articolati su tre linee strategiche (comma 2):
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero.
Al comma 3 si specifica che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate le priorità e le forme di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo.
Al comma 4 si prevede che il Fondo operi attraverso le due distinte contabilità speciali già esistenti nell’ambito del FIT, l’una per i finanziamenti agevolati, l’altra per gli interventi cofinanziati.
Il comma 7 dell’art. 23 prevede il riordino, la razionalizzazione e la riprogrammazione degli strumenti nazionali esistenti per l’incentivazione alle attività imprenditoriali mediante interventi di abrogazione di norme, di semplificazione di procedure e di rimodulazione di preesistenti normative (norme abrogate come da allegato 1 al DL in esame).
L’azione di riordino e di razionalizzazione degli strumenti è tesa a recuperare risorse e a concentrarle su ambiti di intervento orizzontali considerati prioritari per il rilancio della competitività del sistema produttivo del Paese.
Sempre al comma 7 viene prevista la continuità dell’attività amministrativa relativa per gli interventi già disposti, che in alcuni casi è tuttora molto consistente (come per la legge 488/92), mentre, in altri casi, resta limitata alla residua gestione del contenzioso.
Le risorse residue sulle leggi di incentivazioni abrogate che erano destinate alle aree sottoutilizzate, rimangono vincolate al classico criterio di ripartizione del 15% al centro nord e del 85% al mezzogiorno.
Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI (Art. 30)
L’articolo detta disposizioni volte a consentire l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), per le finalità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del presente Decreto.
Le risorse del FRI, pari a 6 miliardi di euro, sono destinate alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese, a fronte dei quali il Ministero dell’economia e delle finanze corrisponde a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. il differenziale tra il tasso stabilito con proprio decreto ed il tasso agevolato.
La norma in esame prevede la ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI (quantificate in circa 2 miliardi) e la ripartizione delle stesse a favore degli interventi attuativi del presente riordino, introducendo, altresì, modifiche nelle modalità di utilizzazione del FRI relativamente alle risorse destinate alle Regioni.
In particolare, il comma 1 consente alla Regioni di concedere un contributo in conto interessi a valere sulle proprie risorse, a fronte di un finanziamento deliberato da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 2 prevede l’utilizzazione del FRI per i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile.
Il comma 3 definisce le risorse inutilizzate del FRI, con riferimento al 31 dicembre 2012 e, successivamente, al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo la possibiltà di destinare, fino al 70 per cento delle stesse, alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile.
Il comma 4 affida ad un decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione del meccanismo per la ricognizione e la ripartizione delle risorse del FRI non utilizzate.
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l’internazionalizzazione (Art. 42)
Al comma 1 opera un’azione di riordino, semplificazione e snellimento di procedure di regolazione del Fondo istituito dall’articolo 2 della Legge 394/81 ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane”.
Viene anche determinata una riserva di destinazione delle risorse pari al 70% annuo in favore delle piccole e medie imprese.
Il suddetto articolo istituisce, al comma 2, una nuova formula di consorzio, che ha come scopo la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Viene ampliata la loro possibile composizione con la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni e sono estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate al settore dei servizi e a quello commerciale.
Contratto di Rete (Art. 45)
Con tale disposizione si introduce una semplificazione alla forma del Contratto di Rete.
Il contratto può essere redatto oltre che con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, anche con atto scritto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”.
Il comma 2, sempre nell’ottica della semplificazione degli adempimenti, consente di fare un’unica iscrizione della modifica presso il Registro delle imprese della camera di commercio dell’impresa indicata nell’atto modificativo. Quest’ultimo provvede d’ufficio a comunicarlo a tutti gli altri uffici presso i quali le imprese aderenti alla rete sono iscritte.
Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (Art. 52)
Viene prevista la sospensione del termine fissato per l’entrata in piena operatività del Sistri al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per le verifiche amministrative (Legge sul procedimento amministrativo 241/90) e funzionali del sistema, anche in ragione dell’utilizzo di modalità semplificate da concordare in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
La sospensione sarà efficace fino al compimento delle verifiche sopra richiamate e, comunque, non potrà protrarsi oltre il 30 giugno 2013 unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti obbligati.
Tali soggetti, in questo periodo di sospensione, resteranno comunque tenuti al vecchio regime adempimentale per la gestione dei rifiuti rappresentato dal registro di carico e scarico (articolo 190 Dlgs 152/2006) e dal formulario di trasporto (articolo 193 Dlgs 152/2006) e all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 e, in particolare, quella prevista dall’articolo 258 Dlgs 152/2006 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”.
Il nuovo termine per l’entrata in operatività del Sistema SISTRI dovrà essere fissato con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale decreto non potrà essere emanato oltre il 30 giugno 2013.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Reti di impresa (Art.66)
La norma prevede la realizzazione di progetti pilota – oggetto di contributi – legati alla creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico. Secondo criteri e modalità da definire con successivi decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, verranno definiti gli interventi oggetto di contributo. Tali interventi progettuali dovranno essere finalizzati alla messa a sistema di strumenti informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione di servizi turistici, nonché alla formazione e riqualificazione del personale ed alla promozione sui mercati nazionale ed internazionale secondo logiche integrate ed unitarie, in quest’ultimo caso attraverso le attività di promozione dell’ENIT.
Per l’attuazione si prevede una spesa nei limiti di 8 milioni di euro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e reperibili pertanto nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2012 finalizzate allo sviluppo del turismo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Piano nazionale per le città (Art. 12)
La norma prevede l’introduzione di un nuovo strumento operativo denominato “Piano nazionale per le città”, finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla riqualificazione di aree urbane, con particolare riferimento alle aree degradate.
L’obiettivo del Piano è quello di permettere il coordinamento e il contributo alla realizzazione di interventi proposti da Comuni interessati dalla presenza di aree degradate, per fare ciò è istituita una apposita “Cabina di regia del piano” avente il compito di:
a) selezionare le proposte di intervento pervenute dai Comuni interessati in base a criteri relativi alla: tempistica di realizzazione degli interventi; capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati; capacità di ridurre la domanda abitativa, la marginalizzazione e il degrado sociale; capacità di migliorare la dotazione infrastrutturale; capacità di miglioramento del tessuto sociale e ambientale e di miglioramento della qualità urbana;
b) regolamentare gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti attraverso la sottoscrizione di un “Contratto di valorizzazione urbana”;
c) destinare le risorse messe a disposizione dal “Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città” in base agli apporti e alle risorse messe a disposizione dagli organi interessati ed eventualmente revocare i finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.
Nel “Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città”, confluiscono le risorse non utilizzate o provenienti da revoche relativamente ad alcuni programmi in materia di edilizia residenziale, per un totale di 224 milioni di euro distribuiti sugli anni dal 2012 al 2017.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE
Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy (art. 57)
La disposizione ha lo scopo di favorire l’occupazione giovanile nei settori della c.d. green economy, quali le fonti rinnovabili, la messa in sicurezza del territorio, delle infrastrutture e degli edifici, il settore dei biocarburanti e l’efficienza degli usi finali dell’energia.Si prevede la concessione di un finanziamento agevolato, con tasso di interesse ridotto sino ad un massimo del 50% :
– alle imprese operanti nei predetti settori che assumono a tempo indeterminato nuovi addetti di età non superiore a 35 anni;
– nel caso in cui il numero delle assunzioni sia superiore a tre unità, ai fini del finanziamento agevolato, almeno un terzo dei posti dovrà essere riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni;
– la norma specifica altresì che le nuove assunzioni siano aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi.
Tale finanziamento è concesso per una durata in via generale non superiore a 72 mesi, ad eccezione delle ESCO, dei titolari dei contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell’art. 44 del D.L. 1/2012, nonché delle s.r.l. semplificate costituite ai sensi dell’art. 2463-bis del codice civile, per i quali la durata massima è elevata a 120 mesi.
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