Pubblici esercizi: esponete la Scia e fate la comunicazione degli orari!
ORARI DI APERTURA
Durante le ispezioni presso i pubblici esercizi il personale di Polizia ha redatto verbali di contestazione per il mancato invio degli orari delle attività di somministrazione al rispettivo Comune di appartenenza, in violazione dell’art. 8/3° e 10/2° della Legge 287/1991.
Il Testo Unico regionale del commercio – legge regionale 10 del 13 giugno 2014 e successive integrazioni- non riporta più tale adempimento. Di conseguenza molti Comuni lo hanno eliminato.
Il Testo Unico infatti recita:
1. Tutte le attività di vendita al dettaglio, comprese la vendita al pubblico di propri prodotti da parte di artigiani ed industriali e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura.
2. L’orario scelto viene esposto garantendone adeguata conoscenza al consumatore, mediante apposito cartello o altro mezzo equipollente.
Tuttavia per i pubblici esercizi è ancora obbligatoria l’osservanza dell’obbligo di comunicazione dell’orario, in quanto il D. Lgs 59/2010 non ha abrogato l’articolo 8 comma 3° delle legge 287/1991.
A fronte di due norme di diverso livello di gerarchia legislativa – e con diverso contenuto – prevale la legge nazionale perchè di livello più alto.
SCIA
La Questura inoltre, negli accertamenti che sta compiendo, ha contestato anche la mancata esposizione dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande anche quando l’attività è iniziata con Scia, in violazione dell’art. 180 del Regolamento di Esecuzione del TULPS (I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi).
L’esposizione della Scia è obbligatoria, nonostante molti Comuni non la richiedano.
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