Riporto delle perdite per i soggetti Irpef che adottano il "regime di cassa" | Confcommercio

Riporto delle perdite per i soggetti Irpef che adottano il “regime di cassa”

Su pressione di Confcommercio, è stata accolta la richiesta di estendere alle imprese individuali il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che possono dedursi le perdite subite senza alcun limite temporale. Un risultato importante, per raggiungere il quale si sono impegnate anche Confcommercio Umbria e Seac.
Info: Responsabile Fiscale Seac Confcommercio Umbria Nicoletta Censi, Tel. 075.506711 -
n.censi@confcommercio.umbria.it
mercoledì 13 Febbraio 2019 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Il nuovo “regime di cassa” per le imprese in contabilità semplificata – introdotto nel nostro sistema fiscale a partire dal 1° gennaio 2017 – non consentiva il riconoscimento fiscale del riporto delle perdite maturate in costanza di regime.
In assenza del riporto delle perdite il “regime di cassa”risultava praticamente inapplicabile per oltre due milioni di piccole imprese.

Per risolvere il problema è stata, quindi, accolta dal Governo la proposta della Confcommercio di uniformare i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite, ossia di estendere alle imprese individuali il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che possono dedursi le perdite subite senza alcun limite temporale.

In pratica, è stato esteso alle imprese individuali (sia in contabilità ordinaria che semplificata) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi in vigore per i soggetti IRES (società di capitali), che è caratterizzato da:
• riporto in avanti illimitato temporalmente;
• ammontare delle perdite riportabili per i primi tre anni dalla costituzione fino al 100% del reddito d’impresa, per gli anni successivi fino all’80% del reddito d’impresa;
• riporto limitato al solo reddito d’impresa.

Conseguentemente, per le imprese individuali in contabilità ordinaria:
• viene meno il limite dei 5 anni di riportabilità in avanti, che diventa illimitata;
• l’ammontare delle perdite rimane al 100% per i primi tre anni dalla costituzione dell’impresa, passa all’80% dopo il terzo anno;
• il riporto rimane limitato al solo reddito d’impresa.

Conseguentemente, alle imprese individuali in contabilità semplificata, a cui non era consentito il riporto delle perdite, si applica il regime IRES.

In considerazione del volume di perdite creato dall’applicazione del “regime di cassa” e, in particolare, dalla gestione contabile delle rimanenze di magazzino, al fine di distribuire in modo più uniforme la perdita di gettito per l’Erario, per quest’ultima tipologia di imprese, è stato previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite.
In particolare:

  • le perdite del periodo d’imposta 2017 – non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo d’imposta 2017 – sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% (redditi maturati nel 2018 e nel 2019) e al 60% (reddito maturato nel 2020); 
  • le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi; 
  • le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi; 
  • a partire dai redditi maturati dal periodo d’imposta 2021 – a regime – le perdite saranno computate in diminuzione dei relativi redditi, in misura non superiore all’80% dei medesimi redditi.