"Rottamazione" cartelle, ultime novità sulla definizione agevolata | Confcommercio

“Rottamazione” cartelle, ultime novità sulla definizione agevolata

Le novità sulla definizione agevolata delle cartelle di pagamento nella legge di conversione del decreto fiscale appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
martedì 6 Dicembre 2016 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

E’ stato appena pubblicato il decreto fiscale 2016, che introduce numerose novità, anche per quanto riguarda la cosiddetta “rottamazione delle cartelle” (decreto legge 22 ottobre 2016 n.193, coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016 n.225 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” – Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 2 dicembre 2016 – Supplemento Ordinario n. 53).

Viene introdotta la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.
Aderendo alla procedura, il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
Il pagamento è comunque dilazionato in rate nel corso del 2017 e nel corso del 2018.
A tal fine dovrà essere presentata un’apposita dichiarazione entro il 31 marzo 2017 con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

L’agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza e fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili.
L’agente della riscossione avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi.

La procedura si estende, a specifiche condizioni, ai debitori che abbiano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione.
Resta comunque rateizzabile, in deroga alla disciplina generale, il carico per cui il debitore è decaduto dalla definizione agevolata nel caso di mancato o inesatto pagamento: tale deroga opera se si tratta di carichi non precedentemente rateizzati, e a condizione che siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell’atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata può tuttavia riguardare i soli interessi sulle sanzioni amministrative.
Viene prevista la possibilità di introdurre la definizione agevolata (consistente nell’esclusione delle sanzioni) delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.
La facoltà delle regioni e degli enti locali di definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse riguarda i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2016.
L’eventuale definizione agevolata deve essere disposta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (entro il 1° febbraio 2017). Dell’avvenuta adozione dell’atto con cui si dispone la definizione agevolata delle entrate gli enti impositori sono tenuti a dare notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i successivi 30 giorni.

Lo stesso decreto prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) e l’istituzione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. Entro il 30 aprile 2017, l’Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l’adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.

INFO:

Responsabile Fiscale Seac
Nicoletta Censi
Tel. 075.506711
n.censi@confcommercio.umbria.it