Saldi estivi, al via dal 1° luglio | Confcommercio

Saldi estivi, al via dal 1° luglio

Dal 1° luglio al via anche in Umbria i saldi estivi: 230 euro la spesa media per famiglia secondo l’Ufficio Studi Confcommercio. I saldi hanno una durata di 60 giorni di calendario e dovrebbero terminare quindi il 29 agosto ma Federmoda Umbria ha chiesto uan proroga a settembre.
martedì 13 Giugno 2017 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Sabato 1 luglio partono anche in Umbria, come nel resto d’Italia, i saldi estivi. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo circa 230 euro, per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro e una spesa pro capite di quasi 100 euro.  A livello nazionale sono  oltre 15,6 milioni le famiglie che acquisteranno in occasione dei saldi estivi, che per il comparto abbigliamento e  calzature in questo 2017 si stima avranno un valore complessivo di  3,5 miliardi di euro.
“Da domani – sottolinea Carlo Petrini, presidente Federmoda Umbria – parte l’estate dei saldi. Nonostante il gran caldo di questi mesi, tra l’altro arrivato in largo anticipo, i consumi sono stati molto tiepidi e i segnali di ripresa di cui si parla tanto sono ancora troppo deboli e poco avvertiti dalle imprese. Il settore abbigliamento e calzature continua ad essere in forte sofferenza. I saldi rappresentano un’occasione unica per rinnovare il guardaroba estivo: l’assortimento disponibile è tanto e quindi c’è davvero la possibilità di fare ottimi affari”.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio Umbria ricorda alcuni principi di base:
Cartelli: devono indicare l’esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.
Il cartellino deve contenere:
• il prezzo praticato prima della vendita di fine stagione;
• il nuovo prezzo;
• lo sconto praticato espresso numericamente o in percentuale
Cambi:
la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.
Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.Confcommercio Umbria ricorda le regole sui saldi.