Sconto TARI, scelta del gestore entro il 30 giugno | Confcommercio
Sconto TARI, scelta del gestore entro il 30 giugno

Sconto TARI, scelta del gestore entro il 30 giugno

Entro il 30 giugno, le aziende devono dichiarare al proprio Comune se intendono utilizzare il servizio pubblico o uno smaltitore privato. Solo così potranno chiedere la riduzione TARI per il 2023.
mercoledì 18 Maggio 2022 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Entro il 30 giugno, le utenze non domestiche devono comunicare ai Comuni nei quali insistono le proprie unità locali la volontà di affidare i propri rifiuti urbani a un soggetto privato (con avvio a recupero obbligatorio) o di rimanere all’interno del circuito urbano di raccolta.

La comunicazione del 2022 avrà effetto dal 1° gennaio 2023. E solo attraverso questa comunicazione sarà possibile richiedere la riduzione della TARI l’anno successivo.

Se sceglieranno di avvalersi di un soggetto privato, le imprese avranno infatti diritto ad uno sconto sulla parte variabile della tariffa TARI, mentre la parte fissa deve essere comunque versata al Comune.

Sono interessate alla scelta le imprese che rientrano tra le attività elencate nell’Allegato L-quinques e producono i rifiuti elencati nell’Allegato L-quater.

Qualora entro il 30 giugno non si invii alcuna comunicazione, l’impresa rimarrà nel servizio pubblico di asporto dei rifiuti, ma potrà comunque sempre scegliere, gli anni successivi, di passare al privato (in questo caso la scelta sarà poi vincolante per 2 anni).

Per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero (mediante l’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi), è prevista l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti sarà sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.

Discorso diverso, invece, per le attività industriali. Una circolare del Ministero sottolinea, infatti, l’esenzione per le aree che producono rifiuti industriali, sia della quota variabile sia di quella fissa della TARI.

L’esenzione si applica a tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, oltre che alle superfici dove avviene la lavorazione industriale. Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani.

Allegati
Allegato quater e Allegato quinquies.
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Info e contatti

Sportello Rifiuti e Ambiente – Seac Confcommercio Umbria
dott.ssa Amanda Calisti – tel. 075.506711