Semplificate le procedure per la prevenzione incendi | Confcommercio

Semplificate le procedure per la prevenzione incendi

C’è anche il commercio tra le categorie per le quali un recente decreto ha semplificato le procedure per la prevenzione degli incendi. Ma l’attuazione non è immediata.

venerdì 23 Marzo 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Le procedure per la prevenzione degli incendi sono state semplificate sensibilmente grazie al DPR 1.8.2011 n.151 (GU 22.9.2011 n.122). Il DPR applica alle procedure antincendio la SCIA, segnalazione certificata d’inizio attività. Nella tabella allegata al DPR vengono elencate 80 attività (tra esse istruzione, commercio, sanità, industria, edifici per uso civile) soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Ad ogni attività corrispondono tre categorie A, B, C, a seconda che il rischio di incendio sia basso, medio o alto. In precedenza le attività erano 97, elencate nel DM 16.2.1982 che è stato abrogato insieme al DPR 26.5.1959 n.689.

La semplificazione non inizierà immediatamente perché (art.11) i modi di presentazione delle domande e i contenuti della documentazione da allegare saranno disciplinati da un decreto del ministero dell’Interno. Ma sembra che il decreto uscirà in tempi brevi sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò è credibile perché la materia antincendio è sotto la responsabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si distingue per efficienza rispetto ad altre strutture centrali dello Stato.

Va premesso che, nella procedura antincendio, la SCIA sostituisce la DIA commerciale presentata dal titolare dell’attività, prima di iniziare l’attività stessa.

Le attività più liberalizzate dal DPR 151/2011 sono quelle incluse nella categoria “A”,  a basso rischio di incendio. Ad esempio, nel caso di costruzione di un centro commerciale di superficie inferiore a 500 metri quadrati, non è necessario chiedere il parere preventivo dei Vigili del fuoco sul progetto edilizio. Per costruire occorre, ovviamente, applicare la procedura prevista per i lavori edilizi, in questo caso un permesso di costruire, in altri casi una comunicazione inizio lavori, una SCIA edilizia o una DIA. Una volta terminati i lavori di costruzione, basta presentare la SCIA commerciale, con il progetto, allo Sportello unico delle attività produttive o al Comando Vigili del fuoco. L’attività potrà iniziare immediatamente. A detta SCIA commerciale dovrà essere allegata la documentazione di cui al decreto che sarà emanato, che comprenderà una dichiarazione del professionista iscritto all’albo degli architetti o degli ingegneri che asseveri il rispetto delle norme antincendio e delle norme sulle strutture e gli impianti. Il Comando nei sessanta giorni successivi, potrà fare controlli e in caso di carenze potrà vietare la prosecuzione dell’attività.