Sicurezza nei luoghi di lavoro: differimento termini
In Gazzetta la legge che dispone il differimento di alcuni termini in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 è stata pubblicata la Legge 12 luglio 2012 n. 101 recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
La norma, composta di un unico articolo, dispone che fino alla emanazione degli appositi decreti interministeriali continua ad applicarsi la disciplina attualmente vigente relativamente ai settori sopra citati.
Viene inoltre esteso da quarantotto a cinquantacinque mesi il termine entro il quale dovranno essere emanati i decreti in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti delle Forze armate, di polizia, dei Carabinieri, della protezione civile, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato.
Viene inoltre disposto che in attesa della definizione del decreto sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti, il termine del 30 giugno 2012 è sostituito dal seguente inciso: “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale” che andrà a recepire dette procedure e comunque non oltre il 31 dicembre del 2012.
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