Stipendi, compensi e acconti: dal 1° luglio non più in contanti | Confcommercio

Stipendi, compensi e acconti: dal 1° luglio non più in contanti

Dal 1° luglio 2018 è scattato l’obbligo della tracciabilità. Il Servizio Risorsa Lavoro di Confcommercio Umbria è a tua disposizione per informazione e assistenza.
martedì 3 Luglio 2018 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

E’ infatti entrato in vigore il divieto di corrispondere la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, ai lavoratori subordinati e collaboratori mediante denaro contante, con l’obbligo di utilizzare esclusivamente:

• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L’obbligo si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., indipendentemente dalla modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto (sono compresi quindi i rapporti a termine, a part–time, di apprendistato e a chiamata), nonché alle co.co.co. e ai contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Restano esclusi, oltre ai rapporti con le P.A. e i rapporti di lavoro i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
La violazione è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 €.
La sanzione si applica nel caso in cui il datore di lavoro o committente utilizzi diverse modalità di pagamento rispetto quelle previste dalla legge o abbia effettuato il pagamento con le modalità previste, ma il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (classico esempio del bonifico revocato o dell’assegno annullato).
Per evitare la sanzione è necessario verificare non solo che sia stato disposto il pagamento con gli strumenti previsti dalla legge ma che lo stesso sia andato a buon fine
Si ricorda, da ultimo, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Per informazioni ulteriori, contatta il Servizio Risorsa Lavoro di Confcommercio Umbria.

SERVIZIO RISORSA LAVORO
Confcommercio Umbria
Tel. 075 5067142
E.mail: risorsalavoro@confcommercio.umbria.it