Trasmissione telematica dei corrispettivi, da 1° luglio scatta l’obbligo
Ricorda che c’è il BONUS FISCALE per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Confcommercio ha chiesto al Governo di "Prorogare per tutti l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi".
INFO: Seac Confcommercio - Tel. 075.506711- n.censi@confcommercio.umbria.it
In considerazione del ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi e delle possibili difficoltà operative connesse alle problematiche tecniche che le imprese si troveranno ad affrontare nell’adeguamento del parco macchine esistente e nella sostituzione dei registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, Confcommercio ha chiesto al Governo di rinviare al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore dell’obbligo per i commercianti al dettaglio di trasmissione telematica dei corrispettivi anche per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
INFO: Responsabile Fiscale Seac Confcommercio – Nicoletta Censi – Tel. 075.506711- n.censi@confcommercio.umbria.it
DA SEMPLICE FACOLTA’ AD OBBLIGO DI LEGGE
Commercianti al minuto, anche in forma ambulante, attività alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, artigiani e altri soggetti che prestano servizi alla clientela in locali aperti al pubblico, a partire dal 1° gennaio 2020, dovranno procedere alla memorizzazione elettronica e all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri effettuato tramite Registratori Telematici (o relativi Server-RT) che devono essere censiti, attivati, messi in servizio da un tecnico abilitato dall’Agenzia delle Entrate.
La decorrenza di tale obbligo è anticipata all’1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari Iva globale riferito al 2018 superiore a € 400.000.
Prima dell’intervento del tecnico abilitato, l’esercente deve provvedere ad accreditarsi tramite l’apposita funzione disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, direttamente con il proprio pin o tramite un intermediario, munito di apposita delega.
Il nuovo obbligo può sostituire la registrazione dei corrispettivi giornalieri sull’apposito registro, mentre resta obbligatoria la tenuta del registro del mancato funzionamento del registratore telematico.
L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri fa venir meno anche l’obbligo di certificazione fiscale mediante l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale.
In sostituzione di questi documenti, “per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni” è prevista l’emissione del cosiddetto “documento commerciale”.
E’ atteso a breve un provvedimento ministeriale sugli esoneri dal nuovo adempimento, legati alla tipologia di attività esercitata e alle zone di ubicazione in relazione al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati.
LE 3 FASI DEL PROCESSO DI ABILITAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO: CENSIMENTO – ATTIVAZIONE – MESSA IN SERVIZIO
Il Registratore Telematico, a cura del tecnico abilitato, dovrà essere:
- censito quando il tecnico abilitato, in fase di richiesta di attivazione, ottiene esito positivo alla “Richiesta di Certificato Dispositivo” che viene quindi generato (prima fase della procedura di attivazione);
- attivato nel momento in cui la richiesta di attivazione è accettata dall’Agenzia delle Entrate. In tale fase, il Registratore Telematico “censito” è associato alla partita IVA dell’esercente “titolare” dei corrispettivi;
- in servizio nel momento in cui viene utilizzato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. In particolare, il Registratore Telematico risulterà “in servizio” a seguito dell’effettuazione del primo invio di dati. In tale stato, per certificare l’effettuazione dell’operazione, il Registratore produce un “documento commerciale” in luogo dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.
IL CONSIGLIO: PREPARARSI PER TEMPO
E’ possibile fino al 30 giugno 2019, o fino al 31 dicembre 2019, a seconda della decorrenza dell’obbligo sulla base del volume d’affari, utilizzare il Registratore Telematico come un “ordinario” registratore di cassa / misuratore fiscale per l’emissione di scontrini fiscali / ricevute fiscali, con l’osservanza della relativa disciplina.
Infatti è possibile “censire” e “attivare” fin da subito il registratore, ma metterlo “ in servizio” successivamente, impostando la data di messa in servizio obbligatoria per l’impresa, in modo da consentire il passaggio automatico dalla modalità “Misuratore Fiscale” alla modalità “Registratore Telematico” solo quando scatterà l’obbligo.
Ciò consentirà alla singola impresa di programmare agevolmente e per tempo, con il tecnico di fiducia, l’adeguamento al nuovo sistema di invio dei corrispettivi.
COME FUNZIONA IL REGISTATORE TELEMATICO
Il Registratore Telematico dovrà essere sottoposto ad apposita verifica con periodicità
biennale, anziché annuale.
L’attivazione si conclude con il rilascio di un QRCODE, stampabile dalla propria area riservata presente sul proprio sito Internet dell’Agenzia delle Entrate da applicare sull’apparecchio, in luogo visibile ai clienti, e il libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico, contenente tutte le informazioni elettroniche sull’apparecchio.
La trasmissione telematica è effettuata direttamente dal Registratore Telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui la ricezione del file da parte
dell’Agenzia delle Entrate è completata e ciò è attestato mediante l’esito di ricezione.
In caso di esito negativo le informazioni si considerano non trasmesse e l’invio del file corretto va effettuato entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
In caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico, fino a quando non
sia ripristinato il corretto funzionamento, l’annotazione dei corrispettivi va eseguita su un apposito registro del mancato funzionamento.
COS’E’ IL DOCUMENTO COMMERCIALE
Il documento idoneo a rappresentare le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, è il “documento commerciale”, che può assumere anche rilevanza ai fini fiscali, se opportunamente integrato con il codice fiscale dell’acquirente e altri dati necessari, ad esempio per consentire la detrazione Irpef o per partecipare alla lotteria degli scontrini, che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2020.
Il Registratore Telematico può disporre di funzioni per la correzione di un’operazione effettuata
prima dell’emissione del documento commerciale; successivamente può essere utilizzato solo il
documento commerciale emesso per annullo o per reso merce.
PIU’ DI 3 PUNTI CASSA IN UN UNICO ESERCIZIO
Per gli esercenti che operano con almeno 3 punti cassa per singolo punto vendita, le Specifiche tecniche ministeriali prevedono che la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa può essere effettuata mediante un unico “punto di raccolta”.
In caso di opzione per questa forma di invio è richiesta la certificazione annuale del bilancio d’esercizio e la conformità dei processi contabili e amministrativi che deve essere effettuata da una Società di Revisione, oltre all’adozione di un processo di controllo relativamente alla conformità dei sistemi informatici coinvolti nel processo di memorizzazione e trasmissione dei dati.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI ADEGUAMENTO
Si rammenta che è previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici, pari al 50% della spesa sostenuta, e pagata in modo tracciato, con un massimo per ogni apparecchio di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento.
Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel), utilizzando lo specifico codice tributo “6899″.
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