Trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio, ecco gli esoneri “transitori” | Confcommercio

Trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio, ecco gli esoneri “transitori”

Invio telematico dei corrispettivi: pubblicato il decreto per gli esoneri del primo periodo di applicazione. 
Con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, per i commercianti al dettaglio ed i soggetti assimilati è stato introdotto l'obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’obbligo scatterà dal 1° luglio per i soggetti con un volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro; dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.
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martedì 4 Giugno 2019 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:

a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015 (vedi elenco allegato);

 Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi

b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli
emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) nonché alle operazioni di commercio al minuto e attività assimilate effettuate in via marginale rispetto a quelle principali esonerate o rispetto a quelle per le quali sussiste l’obbligo di emissione di fattura. L’attività si considera marginale se i ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari 2018;

d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un
trasporto internazionale.

Per le operazioni per le quali non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati all’Agenzia Entrate continua ad essere necessaria l’annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi, che è invece facoltativa per le operazioni soggette all’invio telematico.

In ogni caso, i contribuenti che si trovano per alcune operazioni esonerati dall’obbligo di invio telematico, per una delle motivazioni previste dal decreto, e per altre operazioni sono invece obbligati all’invio telematico, possono facoltativamente scegliere di memorizzare ed inviare comunque tutti i dati dei corrispettivi all’Agenzia Entrate, considerato che con successivi decreti saranno individuate le date da cui verranno meno gli esoneri attuali.

Allegati
 Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi
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