Valutazione dei rischi, dal 4 febbraio per tutti obbligatorio il documento
Dal prossimo 4 febbraio sarà obbligatorio per tutte le imprese con lavoratori redigere il documento di valutazione dei rischi. Questo vale anche per le imprese con meno di 10 dipendenti che prima si avvalevano di uan semplice autodichiarazione.
Dal prossimo 4 febbraio sarà obbligatorio per tutte le imprese con lavoratori redigere il documento di valutazione dei rischi: lo ha reso noto il Ministero del Lavoro con il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.
Infatti, il 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le “procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.
Le imprese che sino ad oggi hanno autocertificato l’avvenuta valutazione dei rischi, perché occupava meno di meno di 10 lavoratori, a partire dal 4 febbraio 2013 dovranno necessariamente redigere il documento di valutazione dei rischi seguendo le procedure standardizzate approvate.
Il documento approvato individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro (di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/2008), al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La procedura deve essere applicata alle imprese fino a 10 dipendenti ma potrà essere utilizzata, volontariamente, anche dalle imprese fino a 50 dipendenti.
Il documento si compone di due parti, la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative, mentre la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta dunque le schede da utilizzare per adempiere all’obbligo della valutazione dei rischi.
Le procedura si articola per passi:
– il primo prevede una descrizione sintetica dell’azienda e del ciclo lavorativo, e l’identificazione delle mansioni;
– dopo aver descritto l’attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici biologici.;
– il terzo passo prevede l’effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l’identificazione e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
– nel quarto saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento.
Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.
Il Centro di assistenza tecnica di Confcommercio, tel. 075.9280940, info@formazioneterziario.it è a disposizione delle imprese per ogni eventuale informazione e per verificare con un primo check-up sullo stato di attuazione della normativa, inoltre, nel sito associativo è possibile consultare il testo integrale approvato dai Ministeri.
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