Voucher aboliti, come gestire i lavori saltuari
Dal 18 marzo non è più possibile far ricorso al lavoro accessorio pagato in voucher.
Entro il 31 dicembre invece si potranno utilizzare i voucher acquistati fino al il 17 marzo, secondo le solite regole che prevedono due comunicazioni obbligatorie (una all’ispettorato e una all’inps) e i limiti di reddito del lavoratore.
In attesa che siano resi disponibili nuovi strumenti, i datori di lavoro dovranno cercare soluzioni alternative per poter gestire quelle prestazioni di lavoro saltuarie o comunque molto flessibili. Di seguito segnaliamo le forme contrattuali alternative ai voucher.
Lavoro intermittente o a chiamata
Il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere un’attività discontinua che, ad eccezione del settore turistico, non potrà superare le 400 giornate effettive.
Le attività discontinue sono individuate dai ccnl o in mancanza dal R.D. 2657/1923. Altrimenti il contratto si può sottoscrivere con persone con meno di 25 o più di 55 anni.
C’è da dire che la Corte di Giustizia dell’U.E è stata chiamata a decidere se tale limite dell’età sia o meno discriminatorio. Il contratto può prevedere anche una indennità da dare al lavoratore, che garantirebbe così la risposta alla chiamata.
Lavoro autonomo occasionale
Richiede la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, il carattere episodico dell’attività e la completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione.
I compensi sono assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%. Entro i 5.000 euro di compenso all’anno del lavoratore non c’è obbligo contributivo.
E’ sempre escluso l’obbligo della contribuzione INAIL.
Collaborazione con titolare di partita Iva
Contratto di lavoro autonomo che prevede la totale mancanza del vincolo di subordinazione.
Per le attività commerciali invece è possibile avvalersi della collaborazione occasionale del familiare: se resa da un parente entro il terzo grado anche pensionato o impiegato in altro lavoro nel limite 720 ore in un anno solare, tale collaborazione non prevede l’obbligo contributivo.
Lavoro di surroga
Nel settore turismo e pubblici esercizi è inoltre prevista una particolare forma contrattuale chiamata Lavoro di surroga: per servizi speciali, quali meeting, convegni, presenze di gruppi, prestazioni rese nei fine settimana, etc. (vedasi art. 93 CCNL TURISMO) è consentito stipulare contratti di durata massima di 3 giorni.
Part time con clausole flessibili
Lavoratore e datore di lavoro concordano per iscritto la possibilità di variare la collocazione temporale dell’attività lavorativa o la sua durata.
E’ prevista però una maggiorazione della retribuzione.
Somministrazione
Contratto, anche a tempo determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione mette a disposizione di un utilizzatore un lavoratore suo dipendente, il quale per la durata della missione svolgerà la prestazione nell’interesse e sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore.
INFO
SERVIZIO RISORSA LAVORO
Confcommercio Umbria
Tel. 075 5067149
E.mail: risorsalavoro@confcommercio.umbria.it
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