Zona Franca Urbana, come fruire delle agevolazioni previste per le imprese colpite dal terremoto | Confcommercio

Zona Franca Urbana, come fruire delle agevolazioni previste per le imprese colpite dal terremoto

L’Agenzia delle Entrate ha di recente definito modalità e termini per la fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana (ZFU) istituita nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.
Ecco il CODICE TRIBUTO da utilizzare nella compilazione del modello di pagamento F24.
mercoledì 27 Dicembre 2017 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Come noto, l’articolo 46 del D.L. n. 50 del 2017, ha istituito una Zona Franca Urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

In particolare, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca urbana o che l’avviano entro il 31 dicembre 2017, viene riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2017 e 2018.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2017, sono state definite le modalità per la fruizione delle predette agevolazioni, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni in argomento, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 160 del 21 dicembre 2017, è stato istituito il seguente codice tributo:

• “Z148” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni imprese per riduzione versamenti – art. 46 – d.l. n. 50/2017”.

Si precisa che, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere, invece, valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.

INFO
Area Normative Confcommercio Umbria
Michela Martini
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Fax 075.5967177
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