Zona gialla e zona arancione, le nuove misure anti Covid | Confcommercio

Zona gialla e zona arancione, le nuove misure anti Covid

Il 7 e 8 gennaio l’Umbria torna in zona gialla. Il 9 e il 10 in zona arancione. Ecco le nuove misure anti Covid del governo, integrate con quanto già disposto dalla Regione Umbria.
martedì 5 Gennaio 2021 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Dal 7 al 15 gennaio l’Italia sarà in zona gialla. Si aggiunge però un “rinforzo”: sarà vietato spostarsi da una regione all’altra se non per motivi di salute, lavoro o necessità.

Nel weekend le misure saranno più strette: si passerà alla zona arancione.

ZONA GIALLA

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Le attività commerciali al dettaglio di vicinato, medie e grandi superfici di vendita sono APERTE.
Esse si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza della Regione Umbria:

  • mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro;
  • garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
  • obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfestazione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria;
  • adozione di modalità di accesso per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
  • accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
  1. per locali fino a quaranta mq possono accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  2. per locali di dimensioni superiori a 40 mq, l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq. di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;
  3. dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
  4. all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale (scarica il cartello che fa per te).

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Le attività dei servizi di ristorazione (esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:

  • apertura al pubblico dalle ore 5.00 alle ore 18.00
  • consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi
  • dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
  • consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
  • asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

COPRIFUOCO
Divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE
Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, vige il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Nessuna restrizione per spostarsi in comuni della Regione.

ZONA ARANCIONE

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Le attività commerciali al dettaglio di vicinato, medie e grandi superfici di vendita sono APERTE.
Esse si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza della Regione Umbria:

  • mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro;
  • garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
  • obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfestazione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria;
  • adozione di modalità di accesso per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
  • accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
  1. per locali fino a quaranta mq possono accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  2. per locali di dimensioni superiori a 40 mq, l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq. di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;
  3. dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
  4. all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale (scarica il cartello che fa per te).

CHIUSURE FESTIVE E PREFESTIVE
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:

  • consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
  • asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

COPRIFUOCO
Divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE
Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, vige il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute, studio o altra necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tali comuni.
Sono consentiti comunque gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Restano fermi, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

Info e contatti

Area Normativa Confcommercio Umbria
dott.ssa Michela Martini
075.506711

Mandamenti territoriali