Maxi deduzione del costo del lavoro per chi assume | Confcommercio
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Maxi deduzione del costo del lavoro per chi assume

Con il decreto 25 giugno 2024 e relativa Relazione illustrativa, diviene finalmente operativa la super deduzione del costo del lavoro (fino al 120%) per le assunzioni a tempo indeterminato previste dalla riforma dell’Irpef. È possibile arrivare a un’agevolazione del 130% a fronte dell’inserimento a tempo indeterminato di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.
mercoledì 10 Luglio 2024 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Per il solo 2024 sarà applicabile un incremento fino al 20% del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni che aumentano gli addetti in azienda, calcolati su base annua (ULA).  La maggiorazione arriva al 130% per i rapporti di lavoro attivati con persone in condizioni di svantaggio.
Il costo del personale (retribuzione e oneri sociali, tfr e altri costi accessori) viene quindi maggiorato e reso deducibile dal reddito ai fini IRPEF o IRES.

Il nuovo decreto è molto chiaro e indica con precisione quali sono i requisiti per poter accedere alla maxi deduzione, che possiamo riassumere in 3 step di verifica.

 

PRIMO STEP: CHI ACCEDE AL BENEFICIO

Tipologia di reddito prodotta
Il beneficio viene concesso solo se si produce reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio Italiano. Potranno quindi beneficiare dell’agevolazione, ad esempio:

  • società per azioni e in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società cooperative e società di mutua assicurazione
  • società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato
  • enti non commerciali residenti in Italia ammessi per l’incremento di lavoratori impiegati nello svolgimento di attività commerciale a condizione che risultino da separata evidenza contabile: la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
  • società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio italiano
  • imprese individuali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del citato TUIR titolari di reddito d’impresa
  • esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Attività continuativa
Tali soggetti devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2023 per i soggetti “solari”) per almeno 365 giorni (o 366 giorni antecedenti se il periodo d’imposta “non solare” include il 29.2.2024).
In altri termini, i soggetti “solari” devono aver effettivamente esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti l’1.1.2024.
Sono quindi escluse le imprese costituite dal 2.1.2023.  A tal fine rileva, in linea generale, la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 (cfr. relazione illustrativa al DM 25.6.2024).

Esclusi
Non possono accedere all’incentivo fiscale:

  • gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR, non essendo titolari di reddito d’impresa
  • le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa
  • i soggetti in regime forfetario.

 

SECONDO STEP: CALCOLO NUMERO MEDIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine dell’esercizio 2024 deve essere superiore (tenendo conto dei decrementi delle società controllate o collegate) a quello medio del 2023.

 

TERZO STEP: INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Le aziende devono avere alle proprie dipendenze, sempre a fine 2024, un numero di dipendenti complessivo (a tempo indeterminato e determinato) superiore a quello medio del 2023. Per questa condizione non è richiesto di considerare anche i decrementi delle società del gruppo.

A tal fine, il DM 25.6.2024 ha disposto che:

  • rileva la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuata nel 2024;
  • i lavoratori part time rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
  • rilevano per l’impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • i soci lavoratori di cooperative sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • non rilevano i dipendenti assunti precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30.12.2023;
  • non rileva il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente.

 

In relazione al calcolo della media occupazionale, occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.

Info e contatti

Area Lavoro e Relazioni Sindacali Confcommercio Umbria
dott.ssa Martina Sacchetti

Ufficio Fiscale Seac Confcommercio Umbria

Tel. 075 506711