Bonus assunzioni NEET under 30: cos'è e come funziona | Confcommercio
Bonus assunzioni NEET under 30: cos'è, come funziona

Bonus assunzioni NEET under 30: cos’è e come funziona

L’Inps ha fornito le istruzioni per ottenere il bonus che incentiva le assunzioni di giovani under 30 che non studiano né lavorano, i cosiddetti NEET. Domande di prenotazione dal 31 luglio.
martedì 25 Luglio 2023 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Il nuovo incentivo non ha la forma dell’esonero contributivo bensì di un contributo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Questo significa che l’importo potrà variare di mese in mese, anche sulla base della fruizione di eventuali indennità Inps da parte del lavoratore.

Trattandosi di un bonus, le risorse sono limitate (per l’Umbria parliamo di 794.000 euro totali) e si procede per ordine cronologico.

Per questo è necessario inviare subito la domanda di prenotazione del bonus tramite il modulo che sarà disponibile dal 31 luglio.  Se vuoi chiarimenti, contatta al più presto gli esperti dell’Area Lavoro di Confcommercio Umbria.

Ad istanza accolta, il datore di lavoro avrà 7 giorni di tempo per stipulare il contratto di lavoro, e poi un’altra settimana per comunicare a Inps l’assunzione.  Scaduti i termini la prenotazione decade in automatico, e sarà necessario ripetere la procedura.

L’ incentivo è riservato ai datori di lavoro privati (che assumano o meno la natura di imprenditore) per le nuove assunzioni di giovani effettuate nel periodo 1° giugno 2023 – 31 dicembre 2023, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni);
  • non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
  • siano registrati – tramite l’apposito portale MyANPAL – al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON Log). Nei casi in cui i destinatari abbiano un Patto di servizio nell’ambito del Programma GOL, tale Patto vale come registrazione al PON Log.

Inoltre, per i ragazzi dai 25 e 29, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna (indicati, per l’anno 2023, con decreto interministeriale n. 327/2022).

 

L’incentivo spetta per le assunzioni (anche part – time) con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e contratto di apprendistato professionalizzante.

La durata massima dell’incentivo è di 12 mesi. La medesima determinazione vale anche per le assunzioni di giovani NEET con contratto di apprendistato professionalizzante.

Interessante è il fatto che l’incentivo sia cumulabile anche con l’esonero contributivo per l’occupazione giovanile under 36, nonché con altri esoneri o riduzioni ma in questo caso viene riconosciuto nella misura massima del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile, per ogni NEET assunto.

La cumulabilità con altri regimi agevolati è possibile nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ossia nel limite del 50% dei costi ammissibili (da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro).

Altra questione da rilevare è la natura del bonus. Questo è un incentivo di tipo economico ed è parametrato alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

Info e contatti

Area Lavoro Confcommercio Umbria
dott.ssa Martina Sacchetti
075.506711