Comunicazione del titolare effettivo, la scadenza si avvicina | Confcommercio
Titolare effettivo, sospeso l’obbligo di comunicazione

Comunicazione del titolare effettivo, la scadenza si avvicina

Entro l’11 dicembre tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno comunicare i loro titolari effettivi al nuovo Registro istituito presso le Camere di commercio, attraverso una apposita procedura telematica.
lunedì 4 Dicembre 2023 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Il Registro dei titolari effettivi è stato istituito lo scorso anno presso le Camere di commercio, ma solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo decreto attuativo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (9 ottobre 2023) il sistema di comunicazione è definitivamente operativo.

Entro l’11 dicembre sono obbligati ad iscriversi al Registro dei titolari effettivi gli amministratori di società di capitali, fondatori, rappresentanti e amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust.
L’adempimento, che trova ragione nell’ambito delle misure antiriciclaggio, deve essere assolto dagli amministratori delle aziende con la loro firma digitale.
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COSA COMUNICARE
Oggetto della comunicazione dovranno essere i dati anagrafici della persona/persone identificata/identificate quale titolare effettivo, l’entità della partecipazione detenuta, ovvero le modalità di esercizio del controllo.
Dati ed informazioni comunicate dovranno essere confermati annualmente ed entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione effettuata; per le società di capitali la conferma potrà essere presentata contestualmente all’adempimento per il deposito del fascicolo di Bilancio.
I diritti di segreteria applicati dalle Camere di commercio ammontano ad € 30,00 per ciascuna comunicazione; non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo.
Il Registro dei titolari effettivi potrà essere consultato da tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (art 3 dlgs 231/2007) previo accreditamento e dalle autorità di controllo.

SANZIONI IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art 2630 C.C.) con la sanzione amministrativa da 103 ad 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art 5, Legge 689/1981).
Se la comunicazione è trasmessa nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione sarà ridotta ad 1/3.

Il Registro dei titolari effettivi è stato istituito anche in Italia nell’ambito delle iniziative volte a prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

 

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