Contributo a fondo perduto Sostegni Bis, domande entro il 2 settembre | Confcommercio
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Contributo a fondo perduto Sostegni Bis, domande entro il 2 settembre

Dal 5 luglio c’è la possibilità di presentare l’istanza telematica per il riconoscimento del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto Sostegni Bis, dopo il primo già previsto dal precedente decreto Sostegni nei mesi di aprile e maggio scorsi.
lunedì 5 Luglio 2021 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Verifica il calo di fatturato della tua azienda in relazione al nuovo periodo di tempo preso in considerazione dal Sostegni Bis.

Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato del Contributo Sostegni, l’attuale contributo viene riconosciuto solo se di ammontare superiore al contributo automatico, e solo per la differenza.

Ecco cosa prevede il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 2 luglio 2021.

I requisiti di accesso sono:

  • Esercizio attività di impresa, arte o professione o contribuenti che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • Calo dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo aprile 2020 / marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo aprile 2019 / marzo 2020. I soggetti che hanno attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 non devono tenere conto nella determinazione del fatturato medio del mese di attivazione della partita IVA stessa;
  • Avvenuta presentazione della LIPE I trimestre 2021, per i soggetti obbligati a tale adempimento.

Sono esclusi i soggetti con partita IVA non attiva alla data del 26 maggio 2021, fatte salve le situazioni di impresa ereditata e operazioni con confluenza aziendale in altro soggetto.
L’istanza può essere trasmessa tramite Fatture e Corrispettivi a partire dal 5 luglio 2021, oppure dal 7 luglio se la trasmissione avviene tramite desktop telematico, a cura del contribuente, oppure da parte di un intermediario delegato dal contribuente.

Spettano percentuali diverse a seconda che si tratti di contribuente già beneficiario del contributo “automatico” previsto dal medesimo decreto, consistente nel raddoppio “spontaneo” erogato dall’Agenzia Entrate del primo contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni, oppure di contribuente che non ha avuto accesso al precedente contributo né al suo raddoppio. In ogni caso vige la soglia massima di 150mila euro.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del Decreto “Sostegni”, la predetta percentuale è del:

  • 60%, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi o superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Invece, per coloro che non hanno beneficiato del citato contributo a fondo perduto (di cui all’art. 1 del Decreto “Sostegni”), le predette percentuali diventano, rispettivamente, del 90%, del 70%, del 50%, del 40% e del 30%.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a decorrere dal 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.

Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato del Contributo Sostegni, l’attuale contributo denominato “attività stagionali” viene riconosciuto solo se di ammontare superiore al contributo automatico, e solo per la differenza.

Per individuare le fasce di ricavi occorre guardare al secondo periodo precedente a quello di entrata in vigore del decreto, ovvero, per i contribuenti con esercizio coincidente all’anno solare occorre far riferimento ai ricavi / compensi 2019.

Nel modello di istanza varato dall’ Agenzia Entrate è stato inoltre prevista una ricognizione degli Aiuti di Stato, effettuabile da parte del contribuente attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, al fine di monitorare che gli aiuti già fruiti dall’impresa non superino le soglie previste dalla legge.

Allegati
All. 1 - I contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni bis
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All. 2 - Modulo
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All. 3 - Istruzioni per la compilazione
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Info e contatti

Responsabile Fiscale Seac Confcommercio 
dott.ssa Nicoletta Censi – tel. 075 506711