Pubblici Esercizi, rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Lo scorso 5 giugno, al termine di un’intensa e complessa trattativa, F.I.P.E. Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL l’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo.
Si tratta del terzo più importante contratto nazionale di lavoro del Paese per numero di aziende (oltre 300.000) e lavoratori (oltre 1.000.000) interessati.
Oltre ad aumenti in busta paga di 200 Euro lordi a regime per il 4° livello, l’Accordo, che avrà validità dal 1° giugno 2024 fino al 31 dicembre 2027, prevede una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale – fermi dagli anni Novanta – per adeguarli alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria e delle misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e la disciplina dei congedi per le donne vittime di violenza.
Vediamo un po’ più nel dettaglio le principali novità dell’Accordo.
Aumenti retributivi
Gli aumenti retributivi riparametrati per i diversi livelli di inquadramento, dovranno essere erogati in cinque tranche da giugno 2024 a dicembre 2027.
La prima tranche da erogare con le retribuzioni del mese di giugno 2024 di 50 euro lordi al 4° livello riguarda la generalità delle aziende, mentre per la seconda e la terza tranche, rispettivamente nel 2025 e 2026, le decorrenze sono differenziate, con un posticipo da giugno a settembre per le aziende della ristorazione collettiva.
Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
Nel caso in cui entro il 31/10/2026 non venga sottoscritto a livello territoriale o aziendale un accordo sindacale sul premio di risultato connesso ad incrementi della produttività, efficienza o redditività, si prevede che a novembre 2027 siano riconosciuti i seguenti importi lordi:
Tali importi potranno essere assorbiti, fino a concorrenza da ogni trattamento economico individuale o collettivo (ad eccezione degli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993) aggiuntivo rispetto alla retribuzione tabellare prevista dal CCNL erogato dal 1° giugno 2024.
Classificazione
Oltre alla revisione delle qualifiche, si segnala per le aziende della ristorazione collettiva la modifica apportata alla qualifica di “Addetto servizi di mensa”, per la quale si prevede l’inquadramento al VI° livello per i dipendenti con anzianità di settore inferiore a 15 mesi e il passaggio al VI° Super in caso di anzianità di almeno 15 mesi.
I dipendenti attualmente con la qualifica di “Addetto servizi di mensa” con anzianità di settore pari o superiore a 12 mesi alla data del 5/6/2024 passeranno al VI° super dal mese di luglio 2024, mentre i dipendenti con anzianità compresa tra i 6 e i 12 mesi passeranno al VI° Super dal mese successivo al dodicesimo mese di anzianità.
Viene inoltre introdotta la qualifica dell’Operatore della ristorazione commerciale organizzata in catena con inquadramento al V° livello.
Assistenza sanitaria integrativa
Con decorrenza dall’1/1/2027 si prevede un incremento di 3 euro del contributo a carico datore di lavoro fondo di assistenza sanitaria EST. Per i quadri si prevedono incrementi del contributo al fondo di assistenza sanitaria Quas a carico del datore di lavoro (attualmente pari a 340 Euro annui) di 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Maturazione degli istituti contrattuali e delle mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima mensilità)
L’Accordo di rinnovo, in considerazione delle modifiche operate dal D. Lgs. 105/2022 al Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità (D. Lgs. n. 151/2001), prevede che a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo (5 giugno 2024) i periodi di congedo di maternità e paternità (alternativi alla madre ed obbligatori) – nel corso dei quali già maturano la tredicesima mensilità, le ferie e i permessi retribuiti – sono utili ai fini dell’integrale maturazione della quattordicesima mensilità.
Inoltre, i periodi di congedo parentale – nei quali già matura la tredicesima e le ferie – a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo sono considerati utili anche ai fini della maturazione dei permessi retribuiti e dal 1° dicembre 2027 saranno altresì utili ai fini della maturazione della quattordicesima mensilità.
Congedi donne vittime di violenza di genere
Vengono disciplinati i congedi previsti dall’art. 24 del D. Lgs. 80/2015 a favore delle lavoratrici inserite in percorsi di protezione a seguito di violenza di genere certificati dai Servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza regolarmente autorizzati.
L’Accordo di rinnovo, oltre ai 90 giorni lavorativi di congedo stabiliti dalla norma di legge per motivi connessi al percorso di protezione da usufruire nell’arco di tre anni a giorni o ad ore (per un numero di ore non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del mese antecedente l’inizio del congedo), prevede che su richiesta delle lavoratrici interessate, il congedo possa essere prorogato per un periodo di ulteriori 90 giorni.
Il trattamento economico dei primi 90 giorni è quello previsto per il congedo di maternità, pertanto il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l’indennità Inps (che sarà conguagliata con la contribuzione dovuta) e a riconoscere l’integrazione al 100% dell’indennità Inps, mentre per il periodo ulteriore di 90 giorni il trattamento economico, pari al 100% della retribuzione, è a integrale carico del datore di lavoro.
Ai fini della fruizione dei congedi in oggetto la lavoratrice dovrà dare un preavviso al datore di lavoro di almeno 7 giorni.
Inoltre, le lavoratrici inserite in percorsi di protezione a seguito di violenza di genere hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e in tal caso, a richiesta delle lavoratrici, sarà nuovamente trasformato a tempo pieno.
Area Lavoro e Relazioni Sindacali Confcommercio Umbria
dott.ssa Martina Sacchetti – tel. 075 506711
Condividi