Rifiuti speciali, importanti novità nella gestione | Confcommercio

Rifiuti speciali, importanti novità nella gestione

Il Decreto legislativo N° 116 del 3 settembre 2020 ha introdotto, tra le altre prescrizioni, importanti modifiche nella gestione dei rifiuti speciali. Lo Sportello Rifiuti e Ambiente Seac Confcommercio Umbria propone una sintesi degli adempimenti che maggiormente toccano le imprese del terziario.

giovedì 1 Ottobre 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

GESTIONE DEI RIFIUTI

Tra le molteplici novità, anche la modifica dei soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico scarico rifiuti. Di fatto il decreto armonizza i soggetti tenuti alla compilazione del registro, con i soggetti obbligati alla presentazione MUD.

Pertanto, sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, solo per i rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti (tra questi andranno calcolati probabilmente anche i soci con busta paga).
Niente cambia per i produttori di rifiuti pericolosi, che dovranno continuare a compilare il registro e presentare annualmente la dichiarazione MUD, così come rimangono invariati i tempi entro i quali devono essere obbligatoriamente smaltiti tutti i rifiuti prodotti, pericolosi e non pericolosi.

  • Con cadenza trimestrale
  • Quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 30 mq di cui al massimo 10 mq di pericolosi
  • Comunque almeno 1 volta all’anno
  • I rifiuti vanno raggruppati in categorie omogenee
  • Secondo le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura

I registri, sempre integrati con i formulari, devono essere conservati 3 anni dalla data dell’ultima registrazione e non più per 5.

I soggetti obbligati, con produzione annua fino a 20.000 kg di rifiuti non pericolosi e 4.000 kg di rifiuti pericolosi, potranno affidare la gestione del registro alle proprie associazioni di categoria o loro società di servizi, che annoteranno i movimenti di carico e scarico con cadenza mensile e non ogni 10 giorni lavorativi come previsto per coloro che gestiscono il registro direttamente.  

 Nonostante l’esperienza fallimentare del SISTRI il nuovo decreto appena pubblicato (art. 188-bis) ci dice che la tracciabilità sarà garantita da un “Registro Elettronico Nazionale” gestito con il supporto tecnico dell’Albo Gestori Ambientali. 

Con uno o più atti regolamentari saranno  definite le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro stesso, ivi inclusi i modelli ed i formati relativi ai registri di carico e scarico ed al formulario di identificazione del rifiuto, con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi, le modalità di iscrizione al Registro da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano aderirvi in maniera volontaria, consentendo l’interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendone la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi.

Il modello del registro cronologico dovrà essere definito con un decreto attuativo, pertanto fino a tale momento continueranno ad usarsi i modelli già in vigore e restano valide le modalità di vidimazione dei registri già in uso.

 

L’altra novità che ci proietta a quanto sarà richiesto dal Registro Elettronico Nazionale, riguarda il trasporto dei propri rifiuti. Il nuovo testo entra nel merito del trasporto dei “rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge n.82/1994.”, prevedendo espressamente la compilazione del formulario di identificazione o del documento di trasporto (DDT) per i trasporti degli stessi dall’effettivo luogo di produzione (cantieri) alla propria sede. A nostro avviso, per le imprese del settore sarà necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. La giurisprudenza si era già espressa sull’argomento, evidenziando in alcune sentenze l’obbligatorietà di richiedere l’autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti. Tale orientamento sembra ora confermato dall’art.193.

Molto altro è contenuto nel decreto, nuove definizioni e classificazioni che impatteranno nella gestione dei rifiuti urbani e speciali, oltre alle modifiche introdotte dai restanti decreti facenti parte del così detto “Pacchetto” sull’Economia Circolare.

 

IMBALLAGGI

Vengono riconosciuti i sistemi di restituzione anche con cauzione al fine di assicurare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato. Rispetto alla vigente disposizione, che individua il sistema esclusivamente di carattere sperimentale e solo per imballaggi destinati all’uso alimentare, la nuova disposizione prevede che questi sistemi possano applicarsi a tutti gli imballaggi, introducendo, inoltre, la possibilità per tutti gli operatori economici, di stipulare appositi accordi di programma. L’impiego di premialità e di incentivi economici rappresenta un ampliamento degli strumenti che il Governo può mettere in campo per le finalità di promozione e sviluppo dell’economia circolare, con risorse da reperire nell’ambito dei pertinenti stanziamenti recati dalle leggi di bilancio.

I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale.

SANZIONI

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 

 

Molto altro è contenuto nel decreto, nuove definizioni e classificazioni che impatteranno nella gestione dei rifiuti speciali, imballaggi e Raee:  lo Sportello Rifiuti e  Ambiente Seac Confcommercio Umbria è a disposizioni per approfondimenti e chiarimenti: dott.ssa Amanda Calisti, Centr.  075 506711 -Diretto  075 5067146 – Mail: a.calisti@confcommercio.umbria.it o  ambiente@confcommercio.umbria.it