Zona arancione “rafforzata”, le misure in vigore dal 1° marzo in Umbria | Confcommercio
Umbria misure zona arancione rafforzata

Zona arancione “rafforzata”, le misure in vigore dal 1° marzo in Umbria

Ecco una sintesi delle misure anti Covid, adottate il 26 febbraio dalla Regione Umbria e valide dal 1° al 5 marzo.
sabato 27 Febbraio 2021 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

La Regione Umbria ha emanato una nuova ordinanza anti Covid che consente all’Umbria di restare in zona arancione, seppure rafforzata da misure ulteriori di contenimento.  Spariscono però le zone rosse e molte attività possono ripartire.

Alcune amministrazioni comunali hanno emanato proprie ordinanze maggiormente restrittive, quasi tutte in scadenza domani 28 febbraio. Contatta gli uffici Confcommercio sul tuo territorio per informazioni ulteriori e aggiornamenti.

Chiusure ingiustificate e necessari ristori, Confcommercio ha incontrato la presidente Tesei

 

Confcommercio propone una sintesi delle misure che saranno in vigore fino al 5 marzo, data in cui scadrà anche il dpcm governativo.

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Le attività commerciali al dettaglio di vicinato, medie e grandi superfici di vendita sono APERTE. Esse si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza regionale n. 20 del 26 febbraio 2021:

misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superfici;

– mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;

– garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;

– obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;

– garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria tarati al massimo livello;

accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
A) per locali fino a 40 MQ può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti;
B) per locali di dimensioni superiori a 40 MQ, l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;
C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale;

– è necessaria l’adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

CENTRI COMMERCIALI E ASSIMILATI – CHIUSURE FESTIVE E PREFESTIVE

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

L’esercizio dell’attività nei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili avviene nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza regionale n. 20 del 26 febbraio 2021 si svolgono nel rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato 1; che oltre a misure di controllo, pulizia e distanziamento prevedono una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.

OBBLIGO FFP2

E’ fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie per l’intera giornata.

DIVIETO DI CONSUMAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL’APERTO NEI LUOGHI PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO, PER L’INTERA GIORNATA.

 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:

  • Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.30 (Bar ed esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
  • Asporto consentito fino alle 22.00 per tutti gli altri soggetti

E’ vietato consumare sul posto e nelle adiacenze.

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITUATI PRESSO LE AREE DI SERVIZIO E DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTI

Aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche lungo gli itinerari europei E45 ed E55, oltre che lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

ALBERGHI E RISTORAZIONE

Gli alberghi e altre strutture ricettive possono rimanere aperti.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

COPRIFUOCO

Divieto di spostamento dalle ore 21.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

 

Allegati
Allegato 1
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Ordinanza regionale n. 20 del 26 febbraio 2021
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Info e contatti

Area normativa Confcommercio Umbria
dott.ssa Michela Martini
075.506711