Lavoro, le novità introdotte dal Decreto Liquidità | Confcommercio

Lavoro, le novità introdotte dal Decreto Liquidità

Estensione degli ammortizzatori sociali, sospensione dei versamenti contributivi e fiscali, proroga della consegna delle certificazioni uniche, semplificazioni nel rilascio delle credenziali per accedere ai servizi telematici Inps: il decreto Liquidità ha introdotto anche nuove misure in materia di lavoro.

INFO:
Confcommercio Umbria - Servizio Risorsa Lavoro - risorsalavoro@confcommercio.umbria.it
noicisiamo@confcommercio.umbria.it – tel. 075.506711.

Le nuove sospensioni dei versamenti tributari e contributivi

martedì 14 Aprile 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Estensione degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 nazionale (Assegno Ordinario – Fis e Cassa integrazione in deroga) ai lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020.
Le istanze di Cassa integrazione in deroga sono esenti da imposta di bollo.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E FISCALI
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (09/04/2020), che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini di versamento di:

  • ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta
  • imposta sul valore aggiunto
  • contributi previdenziali ed assistenziali
  • premi per l’assicurazione obbligatoria inail.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (9/04/2020), che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini di versamento di:

  • ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta
  • imposta sul valore aggiunto
  • contributi previdenziali ed assistenziali
  • premi per l’assicurazione obbligatoria inail.

La sospensione dei termini di versamento delle imposte e dei contributi sopra indicati opera anche per i soggetti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31/03/2019.
I versamenti così sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Restano ferme le sospensioni già previste per il mese di aprile 2020, per i soggetti di cui all’art. 61 comma 2 decreto legge n. 18/2020, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui sopra, e per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020 per i soggetti di cui all’art. 61 comma 5 decreto legge n. 18/2020.

PROROGA CONSEGNA CERTIFICAZIONI UNICHE
Viene prorogato al 30/04/2020 il termine di consegna delle certificazioni uniche 2020, e comunque non verrà applicata alcuna sanzione in caso di invio telematico delle certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate se effettuato entro il 30/04/2020.

PIN INPS
Fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31/07/2020, l’Inps è autorizzato a rilasciare le credenziali per accesso ai servizi telematici in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto o riconoscimento facciale da remoto una volta cessata la situazione emergenziale.