Rapporto biennale sulla parità di genere entro il 15 luglio | Confcommercio
Comunicazione rapporto parità di genere

Rapporto biennale sulla parità di genere entro il 15 luglio

Entro il 15 luglio, le aziende con più di 50 dipendenti dovranno redigere e comunicare il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile previsto dal Codice delle pari opportunità.
giovedì 11 Aprile 2024 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Le aziende con più di 50 dipendenti, sono tenute a trasmettere entro e non oltre il 15 luglio 2024 il rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione lavorativa di genere.

Il differimento del termine del 30 aprile 2024 dipende dalla necessità di rivedere l’applicativo informatico al fine di semplificare la presentazione del rapporto, anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse. La precompilazione sarà disponibile a partire dal 3 giugno.

Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.

 

BASE DI COMPUTO

Il requisito occupazionale (più di 50 dipendenti) va determinato tenendo conto del numero di dipendenti occupati nell’intero complesso aziendale. Ai fini della determinazione del predetto limite va computata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata.

Pertanto vanno computati i lavoratori:

  • a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale
  • a tempo determinato a prescindere dalla durata del contratto
  • intermittenti
  • apprendisti.

Se nel corso del biennio i dipendenti erano più di 50 ma al 31.12.2023 risultano inferiori a 50, l’azienda non è tenuta a redigere il rapporto biennale.

 

MODALITÀ DI INVIO

Il rapporto biennale va redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro, https://servizi.lavoro.gov.it.
Copia del rapporto, insieme alla ricevuta, deve essere trasmessa alle sole rappresentanze sindacali aziendali (RSA) se presenti.

 

LE SANZIONI

Le aziende soggette all’obbligo di redazione che non trasmettano il rapporto, saranno destinatarie di una diffida ad adempiere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza all’obbligo nei successivi 60 giorni all’invito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 euro a 2.582,28 euro.

Qualora l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

 

LA CERTIFICAZIONE DI PARITA’ DI GENERE CONVIENE: SGRAVI E PREMIALITA’ NELLA PARTECIPAZIONE AI BANDI

La certificazione della parità di genere (in applicazione della prassi UNI/PdR 125:2022) è invece un procedimento volontario ma che se rilasciata da un organismo di certificazione accreditato (come UNITER) permette ai datori di lavoro che ne sono in possesso uno sgravio contributivo.
L’esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

Inoltre è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Info e contatti

Area Lavoro Confcommercio Umbria
dott.ssa Martina Sacchetti
075.506711