Saldi invernali dal 5 gennaio 2024, cosa bisogna ricordare | Confcommercio
Saldi invernali, Confcommercio Federmoda Umbria e Confesercenti Umbria chiedono alla Regione il posticipo al 27 gennaio 2024

Saldi invernali dal 5 gennaio 2024, cosa bisogna ricordare

La Conferenza delle Regioni ha confermato la data di inizio dei saldi invernali 2024 a venerdì 5 gennaio in tutta Italia. I principi base da ricordare. 
lunedì 1 Gennaio 2024 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Torna la stagione dei saldi invernali che in Umbria, come in tutte le altre regioni italiane ad eccezione della Valle d’Aosta, inizierà venerdì 5 gennaio.

Le stime Confcommercio

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro, che coinvolgerà quasi 16 milioni di famiglie italiane.
Carlo Petrini, presidente di Federmoda Umbria Confcommercio, sottolinea che i dati dell’Ufficio Studi evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani, nonostante l’anno difficile che abbiamo lasciato alle spalle.
“I saldi invernali, anche quest’anno, rappresentano un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti.
Come Federmoda Umbria”, aggiunge il presidente Petrini, “possiamo registrare che non c’è stato il posticipo dell’inizio dei saldi di almeno 15 – 20 giorni che noi auspicavamo, ma siamo comunque prontissimi per questo evento così importante per i bilanci delle nostre attività.
Siamo consapevoli che il nostro settore rappresenta una componente essenziale della vita economica e sociale delle nostre città e dei nostri borghi; come sempre faremo la nostra parte per rispondere alle esigenze dei nostri clienti”.

Indagine Confcommercio “Saldi invernali 2024”

 

Principi di base da ricordare per i saldi invernali 2024:
  • Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
  • Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
  • Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
  • Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
  • Indicazione del prezzo: obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (che, in base al D.lgs 26/2023 DIRETTIVA OMNIBUS di recente approvazione), è il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi, lo sconto e il prezzo finale.

ATTENZIONE: COSA PREVEDE LA DIRETTIVA OMNIBUS SUI PREZZI NELLE CAMPAGNE PROMOZIONALI

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Direttiva sui PREZZI nelle campagne promozionali
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Info e contatti

Area Normativa Confcommercio Umbria
Fabrizio Grilli
Tel. 075.506711